Art. 35.
  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 211 del 2003
  1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n.  211,  alla fine del primo periodo, dopo le parole: «geneticamente
modificati»  sono aggiunte le seguenti: «e per le sperimentazioni con
prodotto  farmaceutico  di  nuova  istituzione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, e comunque per
tutte le sperimentazioni di fase I».
 
          Nota all'art. 35:
              -  Il  testo  dell'art.  9,  del decreto legislativo 24
          giugno  2003,  n.  211,  cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art. 9 (Inizio di una sperimentazione clinica).- 1. Il
          promotore  della  sperimentazione inizia la sperimentazione
          clinica   dopo  aver  ottenuto  il  parere  favorevole  del
          comitato etico competente e qualora le autorita' competenti
          non  gli abbiano comunicato obiezioni motivate. Nel caso in
          cui  le  obiezioni  motivate  siano  espresse  da autorita'
          locali,  l'impossibilita'  di avviare la sperimentazione e'
          riferita  alla singola struttura sanitaria interessata; nel
          caso  in  cui  l'autorita'  competente  sia  quella  di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera  t),  numeri  2)  e 3), la
          sperimentazione  non  puo' essere condotta in alcun centro.
          Le  procedure  relative  all'emanazione  di  tali decisioni
          possono   svolgersi   in   parallelo  o  meno,  secondo  le
          preferenze del promotore della sperimentazione.
              2.   Prima  dell'inizio  di  qualsiasi  sperimentazione
          clinica  il  promotore  della  sperimentazione  e' tenuto a
          presentare   la   domanda  di  autorizzazione  nella  forma
          prescritta,  individuata  nella  lettera  a)  del comma 11,
          all'autorita' competente.
              3.  Se  l'autorita'  competente  comunica  al promotore
          della  sperimentazione  di  avere  obiezioni  motivate,  il
          promotore  della  sperimentazione  ha  una  sola  volta  la
          possibilita'  di  modificare  il contenuto della domanda di
          cui  al  comma  2,  onde tenere in debita considerazione le
          obiezioni  sollevate  dall'autorita' competente. Il termine
          di  cui al comma 4 si interrompe nelle more del ricevimento
          delle  modifiche  richieste.  Qualora  il  promotore  della
          sperimentazione  non  modifichi  la  domanda come indicato,
          entro  trenta  giorni  o  entro i termini di cui al comma 5
          dell'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 21
          settembre  2001, n. 439, questa e' da considerarsi respinta
          e la sperimentazione non puo' avere inizio.
              4.  L'esame, da parte dell'autorita' competente, di una
          domanda  di autorizzazione nella forma prescritta di cui al
          comma  2, deve concludersi entro i sessanta giorni. Vengono
          fatte  salve  le fattispecie di cui agli articoli 5 e 9 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
          n. 439, limitatamente ai casi in cui l'autorita' competente
          e' quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), numero
          3).  L'autorita'  competente  puo'  tuttavia  comunicare al
          promotore  della  sperimentazione  prima  della scadenza di
          detti  termini  di  non  avere  obiezioni.  Non  e' ammessa
          proroga   del   termine   di  cui  sopra,  fatte  salve  le
          sperimentazioni  che  utilizzino  i  medicinali elencati al
          comma  6,  per  i  quali  e' ammessa una proroga massima di
          trenta  giorni.  Per  tali  prodotti, il termine di novanta
          giorni  e'  prorogato  di  altri  novanta  giorni  ove  sia
          necessario   acquisire   le   valutazioni   tecniche  degli
          organismi  previsti  dalle  norme  vigenti.  Per la terapia
          cellulare  xenogenica  non esiste alcun limite di tempo per
          il periodo di valutazione della domanda.
              5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, il
          promotore     della     sperimentazione    deve    ottenere
          l'autorizzazione    scritta    prima    dell'inizio   delle
          sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  che  non  hanno
          un'autorizzazione  di immissione in commercio, ai sensi del
          decreto  legislativo  29  maggio 1991, n. 178, e successive
          modificazioni,  e  a  tale  fine  indicati in uno specifico
          elenco  adottato  con  decreto  del  Ministro della salute.
          Detto elenco potra' contenere solo i medicinali di cui alla
          parte  A  dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/1993,
          nonche'  altri  medicinali con caratteristiche particolari,
          quali  prodotti medicinali il cui ingrediente o ingredienti
          attivi  siano  un  prodotto  biologico  di  origine umana o
          animale  o contengano componenti biologici di origine umana
          o animale o la cui produzione richieda tali componenti.
              6.  Il  promotore della sperimentazione deve, altresi',
          ottenere una autorizzazione scritta prima dell'inizio delle
          sperimentazioni   cliniche  che  comportino  il  ricorso  a
          medicinali  per la terapia genica, per la terapia cellulare
          somatica, compresa la terapia cellulare xenogenica, nonche'
          a  tutti  i  medicinali  contenenti organismi geneticamente
          modificati   e   per   le   sperimentazioni   con  prodotto
          farmaceutico  di  nuova  istituzione, di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21  settembre 2001, n. 439 e
          comunque  per  tutte  le  sperimentazioni  di  fase  I. Non
          possono essere effettuate sperimentazioni di terapia genica
          che  portino  a modifiche del patrimonio genetico germinale
          del soggetto.
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 6 e' rilasciata
          fatta    salva   l'eventuale   applicazione   del   decreto
          legislativo  12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato
          di  microrganismi  geneticamente  modificati, e del decreto
          legislativo  3 marzo 1993, n. 92, sull'emissione deliberata
          nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
              8.  Nei casi in cui l'autorita' competente a rilasciare
          l'autorizzazione  della  sperimentazione di cui al presente
          art.  sia  il  Ministero della salute, detta autorizzazione
          viene rilasciata dalla Direzione generale della valutazione
          dei medicinali e della farmacovigilanza.
              9.   Nei  casi  di  cui  al  comma  8,  il  richiedente
          l'autorizzazione  versa  una  tariffa  da  stabilirsi entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  con  decreto  del Ministro della salute, ai sensi
          dell'art.  5,  comma  12,  della legge 29 dicembre 1990, n.
          407.  Le  relative entrate saranno utilizzate dal Ministero
          della  salute,  ai  fini  dell'attivita' di controllo sulla
          sperimentazione clinica dei medicinali.
              10.  Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
          9  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato, per
          essere  riassegnate ad apposita unita' previsionale di base
          dello  stato  di  previsione del Ministero della salute. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              11. Con decreto del Ministro della salute, che traspone
          nell'ordinamento   nazionale   le  indicazioni  dettagliate
          pubblicate dalla Commissione europea, sono stabiliti:
                a)  il modello e il contenuto della domanda di cui al
          comma 2, nonche' la documentazione da presentare a sostegno
          della  domanda  circa  la  qualita'  e la fabbricazione del
          medicinale   in   fase   di   sperimentazione,   le   prove
          tossicologiche   e   farmacologiche,  il  protocollo  e  le
          informazioni  di  carattere  clinico sul medicinale stesso,
          incluso  il  dossier  per  lo  sperimentatore,  fatte salve
          ulteriori  integrazioni  definite  ai  sensi  del  comma  2
          dell'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 21
          settembre 2001, n. 439;
                b)  il  modello  e  il  contenuto  della  proposta di
          emendamenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  lettera a),
          relativa    alle   modifiche   sostanziali   apportate   al
          protocollo;
                c)  la  dichiarazione  di conclusione o di cessazione
          della sperimentazione.
              12.  Le  sperimentazioni  cliniche  sono condotte nelle
          strutture  gia'  individuate  con  gli appositi decreti del
          Ministro della salute.».