Art. 38. Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale 1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri. 2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1. 3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente. 4. L'insegnamento teorico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione. 5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettivita'. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere e' responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita' d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attivita' dell'insegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano. 6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti: a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano; b) una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica; c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale; e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attivita' nel settore sanitario.