Art. 40. 
Diritti   acquisiti   specifici    agli    infermieri    responsabili
                      dell'assistenza generale 
  1. Se agli  infermieri  responsabili  dell'assistenza  generale  si
applicano le norme generali sui diritti acquisiti,  le  attivita'  da
essi  svolte  devono  comprendere  la  piena  responsabilita'   della
programmazione,  organizzazione   e   somministrazione   delle   cure
infermieristiche ai pazienti. 
  2.  Per  quanto  riguarda  i  titoli  polacchi  di  formazione   di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, si  applicano  solo
le  seguenti  disposizioni  relative  ai  diritti  acquisiti.  Per  i
cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere
responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la  cui
corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al  1°
maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione  di
cui all'articolo 38 vengono riconosciuti  come  prova  sufficiente  i
seguenti   titoli   di   formazione   di   infermiere    responsabile
dell'assistenza generale se corredati  di  un  certificato  il  quale
dimostri l'effettivo e lecito esercizio da  parte  dei  cittadini  di
tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle  attivita'  di
infermiere responsabile dell'assistenza generale per  il  periodo  di
seguito specificato: a) titolo di  formazione  di  grado  licenza  di
infermiere  (dyplom  licencjata  pielêgniarstwa):  almeno  tre   anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio  del  certificato,
b) titolo di  formazione  di  grado  diploma  di  infermiere  (dyplom
pielêgniarki  albo  pielêgniarki   dyplomowanej)   che   attesta   il
completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una  scuola
professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei  sette  anni
precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita'  devono
aver  incluso  l'assunzione  della  piena  responsabilita'   per   la
pianificazione, l'organizzazione e  la  prestazione  delle  attivita'
infermieristiche nei confronti del paziente. 
  3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati
in Polonia ad infermieri che  hanno  completato  anteriormente  al  1
maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti
minimi di formazione di cui all'articolo 32, sancita  dal  titolo  di
«licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma
di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20  aprile
2004  che  modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere  e
ostetrica e taluni altri atti  giuridici  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica di Polonia del 30 aprile  2004  n.  92,  pag.  885)  e  al
regolamento del Ministro della  sanita'  dell'11  maggio  2004  sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli  infermieri
e alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di  scuola
secondaria (esame finale  -  maturita)  e  che  hanno  conseguito  un
diploma di infermiere e di ostetrica presso un  liceo  medico  o  una
scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  di
Polonia del 13  maggio  2004  n.  110,  pag.  1170),  allo  scopo  di
verificare che gli interessati sono in  possesso  di  un  livello  di
conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri  in
possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la  Polonia,  sono
definite nell'allegato V, 5.2.2. 
  4. Per i cittadini degli Stati membri i cui  titoli  di  infermiere
responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la  cui
corrispondente formazione e' iniziata in Romania  anteriormente  alla
data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti  minimi
di formazione di cui all'articolo 38, e' riconosciuto  il  titolo  di
formazione  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale
(certificat  de  competente   professionale   de   asistent   medical
generalist) con istruzione post-secondaria  ottenuta  da  una  scoala
postliceala come prova sufficiente se corredato di  un  attestato  il
quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei  cittadini
di tale Stato membro, nel territorio della Romania,  delle  attivita'
di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di
almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la  data  di
rilascio dell'attestato. Le suddette attivita'  devono  aver  incluso
l'assunzione  della  piena  responsabilita'  per  la  pianificazione,
l'organizzazione e lo svolgimento  delle  attivita'  infermieristiche
nei confronti del paziente.