Art. 28. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.