Art. 29.
     Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con
              contestuale rottamazione di veicoli usati

  1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228
e  229,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3
ottobre  2006  al  31  marzo  2010 per l'acquisto di autovetture e di
veicoli  di  cui  al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o  doppia,  del  motore  con  gas  metano  e  GPL,  nonche'  mediante
alimentazione  elettrica  ovvero  ad idrogeno, le disposizioni di cui
all'articolo  1,  commi  224  e 225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e   dell'articolo   13,  commi  8-quater  e  8-quinquies,  del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto  promiscuo,  di categoria "euro 2", immatricolati prima del
1°  gennaio  1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico
locale  e'  concesso  per  tre  annualita'  e  il  contributo  per la
rottamazione  di  cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro,
secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia  e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano  la  rottamazione  dei veicoli di cui al primo periodo del
presente  comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari
di  veicoli  gia'  registrati,  possono  richiedere in alternativa al
contributo  di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  un  contributo  di  euro  800,  nei limiti di euro 2
milioni,  per  aderire  alla  fruizione  del servizio di condivisione
degli  autoveicoli  (car  sharing),  secondo  modalita'  definite con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
  3.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al
fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la
demolizione  di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di  categoria  "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del
1°  gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro
5",  che  emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure
non  oltre  130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel,
e'  concesso  un  contributo  di euro 700 e l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori
due  annualita'  se  il  veicolo  rottamato appartiene alla categoria
"euro  0". Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di
euro  100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro
4"  o  "euro  5",  che  emettono  non  oltre  120  grammi di CO 2 per
chilometro.  Il  contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato
di  euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta'
di  persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto
attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
  4.  Per  la  sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
veicoli  di  cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino   a  3.500  chilogrammi,  di  categoria  "euro  0"  o  "euro  1"
immatricolati  prima  del  1°  gennaio  1999,  con  veicoli nuovi, di
categoria  "euro  4",  della  medesima tipologia ed entro il medesimo
limite di massa, e' concesso un contributo:
    a)  di  euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a
3000 chilogrammi;
    b)  di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
  5.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i
veicoli  nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato tra venditore e
acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008
ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
  6.  Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al  primo  periodo  del  comma  229  e  dei  commi  dal  230  al  234
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7.  Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2009.
  9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350
per  le  istallazioni  degli  impianti  a  GPL  e  di  euro  500  per
l'istallazione degli impianti a metano.
  10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25  novembre  1997,  n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata
entro" fino alla fine del periodo.
  11.  La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo
di  cui  all'articolo  1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  ridotta,  per  l'anno  2008,  di  90,5  milioni di euro; la
predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di
euro.