Art. 41.

                 Segnalazione di operazioni sospette

  1.  I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14
inviano  alla  UIF,  una  segnalazione  di operazione sospetta quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano
in  corso  o  che  siano  state  compiute  o  tentate  operazioni  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto
dalle   caratteristiche,   entita',   natura   dell'operazione  o  da
qualsivoglia  altra  circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate,   tenuto   conto   anche   della  capacita'  economica  e
dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e' riferita, in base agli
elementi   a   disposizione  dei  segnalanti,  acquisiti  nell'ambito
dell'attivita'  svolta  ovvero  a  seguito  del  conferimento  di  un
incarico.
  2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
su  proposta  della  UIF  sono  emanati  e  periodicamente aggiornati
indicatori di anomalia:
    a)  per  i  soggetti  indicati  nell'articolo  10, comma 2, dalla
lettera  a)  alla  lettera  d),  e  lettera  f), per gli intermediari
finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di
cui  all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma
1,  lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei
revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
    b)  per  i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori
contabili  indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto
del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
    c)  per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e)
e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro
dell'interno.
  3.  Gli  indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono
sottoposti  prima  della  loro  emanazione  al  Comitato di sicurezza
finanziaria per assicurarne il coordinamento.
  4.  Le  segnalazioni  sono  effettuate senza ritardo, ove possibile
prima  di  eseguire  l'operazione,  appena  il  soggetto  tenuto alla
segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
  5.  I  soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal
compiere  l'operazione  finche' non hanno effettuato la segnalazione,
tranne  che  detta  astensione  non  sia possibile tenuto conto della
normale operativita', o possa ostacolare le indagini.
  6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per
gli  effetti  del  presente  capo, non costituiscono violazione degli
obblighi  di  segretezza,  del  segreto  professionale o di eventuali
restrizioni  alla  comunicazione  di  informazioni  imposte  in  sede
contrattuale   o   da   disposizioni   legislative,  regolamentari  o
amministrative  e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e
in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.