Art. 42. 
 
Modalita' di segnalazione da parte degli  intermediari  finanziari  e
     delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 
 
  1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2,  dalla  lettera  a)
alla lettera d)  e  11,  commi  1  e  2,  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del  personale
nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono
predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo
di strumenti  informatici  e  telematici,  di  ausilio  al  personale
stesso,  anche  sulla  base  delle   evidenze   dell'archivio   unico
informatico. 
  2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di  altro  punto
operativo, unita' organizzativa o  struttura  dell'intermediario  cui
compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con  la
clientela  ha  l'obbligo  di  segnalare  senza  ritardo  al  titolare
del-l'attivita' o al legale rappresentante o a  un  suo  delegato  le
operazioni di cui all'articolo 41. 
  3.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  11,  comma   3,   adempiono
all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e  2,  trasmettendo  la
segnalazione al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante, o
a  un  suo  delegato,  dell'intermediario  di  riferimento,  per   le
finalita' di cui all'articolo 41, comma 1. 
  4. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante  o  un  suo
delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora  le  ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio unico informatico, le  trasmette  alla
UIF prive del nominativo del segnalante.