Art. 43. 
 
        Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti 
 
  1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera  a)  e
c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo  41  direttamente
alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2. 
  2. Gli ordini professionali che  possono  ricevere,  ai  sensi  del
comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai  propri  iscritti
sono individuati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. 
  3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione  provvedono  senza
ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF  priva  del  nominativo
del segnalante. 
  2. Gli ordini che hanno ricevuto la  segnalazione  custodiscono  il
nominativo del segnalante per le finalita' di  cui  all'articolo  45,
comma 3.