Art. 45. Tutela della riservatezza 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalita': a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alla societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 7. L'identita' delle persone fisiche puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.
Note all'art. 45: - Per il testo all'art. 331 del c.p.p. si vedano le note all'art. 9. Il testo dell'articolo 347 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Aquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».