Art. 46.

                      Divieto di comunicazione

  1.  E'  fatto  divieto  ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui
all'articolo  41  e  a  chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare
comunicazione  dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal
presente decreto.
  2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 non comprende la comunicazione
effettuata   ai   fini   di   accertamento   investigativo,   ne'  la
comunicazione  rilasciata  alle autorita' di vigilanza di settore nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di
comunicazione previsti dalla legge.
  3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al
soggetto  interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione
sospetta  o  che  e'  in  corso  o  puo' essere svolta un'indagine in
materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  4.  Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
gli  intermediari  finanziari appar-tenenti al medesimo gruppo, anche
se  situati  in  Paesi  terzi,  a  condizione  che  applichino misure
equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
  5.  Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
i  soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che
svolgono  la propria prestazione professionale in forma associata, in
qualita'  di  dipendenti  o  collaboratori, anche se situati in Paesi
terzi,  a  condizione  che  applichino  misure  equivalenti  a quelle
previste dal presente decreto.
  6.  In  casi  relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni
che  coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu'
soggetti  di  cui  all'articolo  12, comma 1, lettere a), b) e c), il
divieto  di  cui  al  comma  1 non impedisce la comunicazione tra gli
intermediari  o  tra  i soggetti in questione, a condizione che siano
situati  in  un  Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli
previsti  dal presente decreto, fermo restando quanto stabilito dagli
articoli  42,  43  e  44 del Codice in materia di protezione dei dati
personali.   Le  informazioni  scambiate  possono  essere  utilizzate
esclusivamente   ai   fini  di  prevenzione  del  riciclaggio  o  del
finanziamento del terrorismo.
  7.  Il  tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma
1,  lettere  a),  b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto
un'attivita'  illegale  non  concretizza la comunicazione vietata dal
comma precedente.
  8.  Quando  la  Commissione  europea  adotta  una decisione a norma
dell'articolo  40,  paragrafo  4,  della  direttiva,  e'  vietata  la
comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.
 
          Note all'art. 46:
              -  Il  testo  degli  articoli 42,  43  e 44 del decreto
          legislativo   n.   196  del  2003  (codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali), e' il seguente:
              «Art.   42   (Trasferimenti   all'interno   dell'Unione
          europea).  -  1.  Le  disposizioni  del presente codice non
          possono  essere  applicate  in  modo  tale da restringere o
          vietare  la  libera circolazione dei dati personali fra gli
          Stati  membri  dell'Unione europea, fatta salva l'adozione,
          in   conformita'   allo   stesso   codice,   di   eventuali
          provvedimenti  in  caso di trasferimenti di dati effettuati
          al fine di eludere le medesime disposizioni.».
              Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1.
          Il  trasferimento  anche  temporaneo  fuori  del territorio
          dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
          oggetto  di  trattamento,  se  diretto  verso  un Paese non
          appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
                a) l'interessato  ha  manifestato il proprio consenso
          espresso  o,  se  si  tratta  di  dati  sensibili, in forma
          scritta;
                b) e'   necessario   per   l'esecuzione  di  obblighi
          derivanti  da un contratto del quale e' parte l'interessato
          o  per  adempiere, prima della conclusione del contratto, a
          specifiche   richieste   dell'interessato,  ovvero  per  la
          conclusione  o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
          favore dell'interessato;
                c) e'  necessario per la salvaguardia di un interesse
          pubblico  rilevante individuato con legge o con regolamento
          o,   se   il   trasferimento   riguarda  dati  sensibili  o
          giudiziari,   specificato  o  individuato  ai  sensi  degli
          articoli 20 e 21;
                d) e'  necessario  per  la  salvaguardia della vita o
          dell'incolumita'   fisica  di  un  terzo.  Se  la  medesima
          finalita'  riguarda  l'interessato  e quest'ultimo non puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita'  di  agire  o per incapacita' di intendere o di
          volere,   il   consenso  e'  manifestato  da  chi  esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un  familiare,  da  un  convivente  o, in loro assenza, dal
          responsabile    della    struttura    presso   cui   dimora
          l'interessato.  Si  applica la disposizione di cui all'art.
          82, comma 2;
                e) e'  necessario  ai  fini  dello  svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n.  397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
          in  sede  giudiziaria,  sempre  che i dati siano trasferiti
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
          della  vigente  normativa in materia di segreto aziendale e
          industriale;
                f) e'  effettuato in accoglimento di una richiesta di
          accesso   ai   documenti   amministrativi,  ovvero  di  una
          richiesta   di   informazioni  estraibili  da  un  pubblico
          registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
          con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
                g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
          di  deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
          scientifici   o  statistici,  ovvero  per  esclusivi  scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse  storico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2,  del
          decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali  o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
          presso altri archivi privati;
                h) il  trattamento  concerne dati riguardanti persone
          giuridiche, enti o associazioni.».
              «Art.  44  (Altri  trasferimenti  consentiti).  - 1. Il
          trasferimento  di  dati  personali  oggetto di trattamento,
          diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
          e'  altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante
          sulla   base   di   adeguate   garanzie   per   i   diritti
          dell'interessato:
                a) individuate  dal  Garante  anche  in  relazione  a
          garanzie prestate con un contratto;
                b) individuate   con   le  decisioni  previste  dagli
          articoli 25,   paragrafo 6,   e   26,   paragrafo 4,  della
          direttiva  95/46/CE  del  24 ottobre  1995,  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  con  le  quali  la Commissione
          europea  constata  che un Paese non appartenente all'Unione
          europea  garantisce un livello di protezione adeguato o che
          alcune     clausole     contrattuali    offrono    garanzie
          sufficienti.».
              Per  i  riferimenti alla direttiva 2005/60/CE si vedano
          le note alle premesse.