Art. 47.

                     Analisi della segnalazione

  1. La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:
    a)  effettua,  avvalendosi  dei  risultati  delle analisi e degli
studi  compiuti  nonche'  tramite ispezioni, approfondimenti sotto il
profilo   finanziario   delle  segnalazioni  ricevute  nonche'  delle
operazioni  sospette  non  segnalate  di cui viene a conoscenza sulla
base  di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla
base  delle  informazioni  comunicate  dagli organi delle indagini ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  dalle autorita' di vigilanza di
settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
    b)  effettua,  sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti
che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore
in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni
    con  gli  ulteriori  elementi  desumibili  dagli  archivi in loro
    possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone
evidenza   per  dieci  anni,  secondo  procedure  che  consentano  la
consultazione  agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma
3, sulla base di protocolli d'intesa;
    d)  fuori  dei  casi  previsti  dalla  lettera c), fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  331  del codice di procedura penale,
trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le
segnalazioni,  completate  ai sensi del presente comma e corredate da
una  relazione  tecnica  contenente  le  informazioni  relative  alle
operazioni  sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
alla  DIA  e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora
siano attinenti alla criminalita' organizzata.
 
          Nota all'art. 47:
              -  Per  il  testo dell'art. 331 del codice di procedura
          penale si vedano le note all'art. 9.