Art. 48.

                Flusso di ritorno delle informazioni

  1.  L'inoltro  della  segnalazione agli organi investigativi di cui
all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa
sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle
indagini,  dalla  UIF  direttamente  al segnalante ovvero tramite gli
ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2.
  2.  Gli  organi  investigativi  di  cui  all'articolo  8,  comma 3,
informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi
ulteriore corso investigativo.
  3.  La  UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito
della  comunicazione  di  cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al
Comitato  di  sicurezza  finanziaria informazioni sulle tipologie e i
fenomeni   osservati   nell'anno   solare   precedente,   nell'ambito
dell'attivita'  di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo,  nonche'  sull'esito  delle  segnalazioni  ripartito  per
categoria   dei   segnalanti,   tipologia  delle  operazioni  e  aree
territoriali.
  4.  Il  flusso  di  ritorno  delle  informazioni e' sottoposto agli
stessi  divieti  di  comunicazione  ai  clienti  o  ai  terzi  di cui
all'articolo 46, comma 1.