Art. 53.
Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione
prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema
di gestione della predetta documentazione devono essere tali da
assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo
alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b)
siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le
hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle
inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei
singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le
informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti
supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di
protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per
la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali, l'accesso ai dati puo' avvenire mediante reti di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password
in modalita' criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle
persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere
tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite con
successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Nota all'art. 53:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 196
del 2003, si veda nota all'art. 1.