Art. 50.
                 Cancellazione della causa dal ruolo

  1.  Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
    "Se  nessuna  delle  parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova
udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.".