Art. 51
          Comunicazioni e notificazioni per via telematica

  1.  A  decorrere  dalla  data  fissata  con  uno o piu' decreti del
Ministro  della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo  comma  dell'articolo  170  del  codice di procedura civile, la
notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi  dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio   2001,   n.   123,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare,   relativa  al  processo  telematico,  concernente  la
sottoscrizione,   la   trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti
informatici.
  2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato, il Consiglio Nazionale
Forense  e  i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica   della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti   informatici   degli  uffici  giudiziari,  individuando  i
circondari   di   tribunale   nei   quali   trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita  e  al  consulente  che  non  hanno comunicato l'indirizzo
elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la
cancelleria.
  4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
  5.  All'articolo  16  del  regio decreto legge 27 novembre 1933, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
      "Nell'albo  e'  indicato  l'indirizzo  elettronico attribuito a
ciascun  professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123";
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla
data  fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i  Consigli  dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della
giustizia  nelle  forme  previste  dalle regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".