Art. 52
     Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

  1.  Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:

                               "Capo I
                     Riscossione mediante ruolo

  articolo  227-bis  (L)  (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.
Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'articolo 211.
  articolo  227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese
dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da
cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
  2.   L'agente   della   riscossione   notifica   al   debitore  una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine
di   un   mese   e   contestuale  cartella  di  pagamento  contenente
l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine  di  giorni  venti
successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
  3.  Se  il  ruolo  e'  ripartito  in  piu'  rate,  l'intimazione ad
adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce effetti
relativamente a tutte le rate.".