Art. 53.
              Razionalizzazione del processo del lavoro

  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  421 del Codice di Procedura
Civile  le  parole  "dell'articolo  precedente" sono sostituite dalle
parole "dell'articolo 420".
  2.  Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile
e'  sostituito  dal  seguente:  "Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia
sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il
giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza".