Art. 54
              Accelerazione del processo amministrativo

  1.  All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".
  2.  La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'  proponibile se nel
giudizio  dinanzi  al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata
presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio  decreto  17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla
scadenza  dei  termini  di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
lettera b)".
  3.  Alla  legge  27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  primo  comma,  le parole: "le prime tre con
funzioni  consultive  e  le  altre con funzioni giurisdizionali" sono
sostituite  dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali,
oltre  alla  sezione  normativa istituita dall'articolo 17, comma 28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127";
    b)  all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio   di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza,
individua   le   sezioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali  e
consultive,  determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e la
composizione,  nonche'  la  composizione  della  Adunanza Plenaria ai
sensi dell'articolo 5, primo comma.";
    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino
alla   parola:  "giurisdizionali."  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole:  "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
di Presidenza.";
    d)   all'articolo  5,  comma  secondo,  le  parole  "in  modo  da
assicurare  in  ogni  caso  la  presenza  di  quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse.