Art. 55
              Accelerazione del contenzioso tributario

  1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale  alla  data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora
fissata  l'udienza  di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente  articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  articolo,  apposita  dichiarazione  di persistenza del loro
interesse   alla   definizione  del  giudizio.  In  assenza  di  tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
articolo  non  si  fa  luogo  alla  nomina  di  nuovi  giudici  della
Commissione  tributaria  centrale  e  le  sezioni  della  stessa, ove
occorrente,  sono  integrate  esclusivamente  con  i componenti delle
commissioni  tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.