Art. 26 Proroghe convenzioni Tirrenia 1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "le convenzioni", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "le nuove convenzioni".