Art. 26 
                    Proroghe convenzioni Tirrenia 
 
  1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del  settore
del cabotaggio marittimo attraverso il  completamento,  entro  il  31
dicembre  2009,  del  processo  di  privatizzazione  delle   societa'
esercenti i  servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  per  le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1  e  8  della  legge  19  maggio  1975,  n.  169,  e
successive modificazioni, a condizioni  che  assicurino  la  migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in
vigore sono prorogate fino al 31  dicembre  2009,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio in essere.  Conseguentemente  al  comma  999
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:  "le
convenzioni", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "le
nuove convenzioni".