Art. 28.
                     (Salvaguardia finanziaria)

1.  L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli
impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi
idonei ad assicurare che:
 a) vi  sia  la  coerenza  tra  il  riordino e la riallocazione delle
funzioni  e  la  dotazione  delle risorse umane e finanziarie, con il
vincolo   che   al   trasferimento   delle  funzioni  corrisponda  un
trasferimento  del  personale  tale  da  evitare ogni duplicazione di
funzioni;
 b) sia  garantita  la  determinazione  periodica  del limite massimo
della pressione fiscale nonche' del suo riparto tra i diversi livelli
di  governo  e  sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti
della  pressione  fiscale  complessiva  anche  nel  corso  della fase
transitoria.
3.  All'istituzione  e  al  funzionamento  della  Commissione e della
Conferenza  di  cui  agli  articoli  4 e 5 si provvede con le risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Gli   oneri   connessi   alla   partecipazione  alle  riunioni  della
Commissione  e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico
dei   rispettivi   soggetti   istituzionali  rappresentati,  i  quali
provvedono  a  valere  sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Ai  componenti  della  Commissione  e della Conferenza non
spetta alcun compenso.
4.  Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.