Art. 37.

             Oggetto, ambito di applicazione e finalita


   1.  Le  disposizioni  del  presente  capo modificano la disciplina
della  dirigenza  pubblica  per conseguire la migliore organizzazione
del  lavoro  e assicurare il progressivo miglioramento della qualita'
delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione  e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare
adeguati livelli di produttivita' del lavoro pubblico, di favorire il
riconoscimento  di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione  tra  le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi  di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla  dirigenza,  nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in
materia,  regolando  il  rapporto  tra  organi di vertice e dirigenti
titolari  di  incarichi  apicali  in  modo  da  garantire  la piena e
coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.