Art. 40.

Modifica  all'articolo  19  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai fini del
conferimento  di  ciascun  incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto,   in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
obiettivi   prefissati   ed   alla   complessita'   della   struttura
interessata,  delle  attitudini  e  delle capacita' professionali del
singolo   dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
nell'amministrazione  di  appartenenza  e della relativa valutazione,
delle  specifiche  competenze  organizzative possedute, nonche' delle
esperienze  di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il
settore  privato  o  presso  altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti   al  conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento  degli
incarichi  e  al  passaggio  ad  incarichi  diversi  non  si  applica
l'articolo 2103 del codice civile.»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.   L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche  mediante
pubblicazione  di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e
la  tipologia  dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione   organica   ed   i   criteri   di  scelta;  acquisisce  le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
    1-ter.   Gli   incarichi  dirigenziali  possono  essere  revocati
esclusivamente  nei  casi  e con le modalita' di cui all'articolo 21,
comma  1,  secondo  periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei
processi  di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una
valutazione  negativa, non intende confermare l'incarico conferito al
dirigente,  e'  tenuta  a  darne  idonea  e motivata comunicazione al
dirigente  stesso  con  un  preavviso  congruo,  prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.»;
   c) al comma 2:
    1)  dopo  il  secondo periodo e' inserito il seguente: «La durata
dell'incarico  puo'  essere  inferiore  a tre anni se coincide con il
conseguimento  del  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a riposo
dell'interessato.»;
    2)  in  fine,  e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo
conferimento  ad  un  dirigente  della seconda fascia di incarichi di
uffici  dirigenziali  generali  o  di  funzioni equiparate, la durata
dell'incarico  e'  pari  a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali  titolari  di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del
presente  articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma
1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  e  successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima   retribuzione   percepita   in   relazione  all'incarico
svolto.»;
   d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite
dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
   e) al comma 6:
    1)  al  terzo  periodo,  le  parole: «sono conferiti a persone di
particolare   e   comprovata   qualificazione   professionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sono  conferiti,  fornendone esplicita
motivazione,  a  persone  di  particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
    2)  al  terzo  periodo,  le  parole: «o da concrete esperienze di
lavoro  maturate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis.  Fermo  restando il contingente complessivo dei dirigenti
di  prima  o  seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione
delle  percentuali  previste  dai  commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato
all'unita'  inferiore,  se il primo decimale e' inferiore a cinque, o
all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
    6-ter.   Il   comma  6  ed  il  comma  6-bis  si  applicano  alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;
   g)  al  comma  8,  le  parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al
personale  non  appartenente  ai  ruoli  di cui all'articolo 23, e al
comma 6,» sono soppresse.
 
          Nota all'art. 40:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  19  (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
          fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati ed alla
          complessita'  della struttura interessata, delle attitudini
          e  delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
          risultati  conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze organizzative possedute nonche' delle esperienze
          di  direzione  eventualmente maturate all'estero, presso il
          settore  privato  o presso altre amministrazioni pubbliche,
          purche'   attinenti   al   conferimento  dell'incarico.  Al
          conferimento  degli  incarichi  e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
             1-bis.   L'amministrazione   rende   conoscibili,  anche
          mediante   pubblicazione   di   apposito  avviso  sul  sito
          istituzionale,  il  numero  e  la  tipologia  dei  posti di
          funzione   che   si  rendono  disponibili  nella  dotazione
          organica   ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce  le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
             1-ter.   Gli   incarichi   dirigenziali  possono  essere
          revocati  esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
          all'art.  21,  comma  1, secondo periodo. L'amministrazione
          che,  in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
          alla  scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
          intende  confermare  l'incarico  conferito al dirigente, e'
          tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
          stesso  con  un  preavviso  congruo,  prospettando  i posti
          disponibili per un nuovo incarico.
             2.  Tutti  gli  incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.  La  durata dell'incarico puo' essere inferiore a
          tre  anni  se  coincide  con il conseguimento del limite di
          eta'  per il collocamento a riposo dell'interessato. Con il
          provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  ovvero con
          separato  provvedimento  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
          al  comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli
          obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai
          piani  e  ai  programmi definiti dall'organo di vertice nei
          propri  atti  di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
          stessi  che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la
          durata   dell'incarico,  che  deve  essere  correlata  agli
          obiettivi  prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' essere
          inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
          anni.  Gli  incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E'  sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
          In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda
          fascia  di  incarichi  di uffici dirigenziali generali o di
          funzioni  equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre
          anni.  Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di
          incarichi  di  funzioni  dirigenziali ai sensi del presente
          articolo,  ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
          1973,   n.   1092   e  successive  modificazioni,  l'ultimo
          stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita
          in relazione all'incarico svolto.
             3.  Gli  incarichi  di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche   qualita'  professionali  e  nelle  percentuali
          previste dal comma 6.
             4.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
             4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
             5.  Gli  incarichi  di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
             5-bis.  Gli  incarichi  di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
             5-ter.  I  criteri  di  conferimento  degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
             6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
          conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
          10   per  cento  della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
          e  dell'8  per  cento  della  dotazione  organica di quelli
          appartenenti  alla  seconda  fascia, a tempo determinato ai
          soggetti  indicati  dal  presente  comma. La durata di tali
          incarichi,  comunque,  non puo' eccedere, per gli incarichi
          di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
          di  tre  anni,  e,  per  gli  altri  incarichi  di funzione
          dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
          conferiti,  fornendone  esplicita motivazione, a persone di
          particolare  e comprovata qualificazione professionale, non
          rinvenibile  nei  ruoli  dell'Amministrazione,  che abbiano
          svolto  attivita'  in  organismi ed enti pubblici o privati
          ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
          per  almeno  un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  e  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate  per  almeno  un quinquennio, anche presso
          amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
          conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
          previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
          settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
             6-bis.  Fermo  restando  il  contingente complessivo dei
          dirigenti  di prima o seconda fascia il quoziente derivante
          dall'applicazione  delle  percentuali previste dai commi 4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale  e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
          esso e' uguale o superiore a cinque.
             6-ter.  Il  comma  6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
             7.  8.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
             9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
             10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
          di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
          di  vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
          quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
          rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
             11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          ministero    degli    affari    esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
             12.  Per  il  personale  di  cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
             12-bis.    Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.».