Art. 41.

Modifica  all'articolo  21  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ovvero
l'inosservanza  delle  direttive  imputabili al dirigente comportano,
previa  contestazione  e  ferma  restando l'eventuale responsabilita'
disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto
collettivo,   l'impossibilita'   di  rinnovo  dello  stesso  incarico
dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
puo'  inoltre,  previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a
disposizione  dei  ruoli  di  cui all'articolo 23 ovvero recedere dal
rapporto   di   lavoro   secondo   le   disposizioni   del  contratto
collettivo.»;
   b)  dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis. Al di fuori
dei  casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia
stata  accertata,  previa  contestazione e nel rispetto del principio
del  contraddittorio  secondo le procedure previste dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di
vigilanza  sul  rispetto,  da parte del personale assegnato ai propri
uffici,   degli   standard   quantitativi   e   qualitativi   fissati
dall'amministrazione,  conformemente  agli indirizzi deliberati dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza   e   trasparenza   delle  pubbliche  amministrazioni,  la
retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il Comitato dei
garanti,  in  relazione  alla  gravita' della violazione di una quota
fino all'ottanta per cento.».
 
          Nota all'art. 41:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso  le
          risultanze  del  sistema di valutazione di cui al Titolo II
          del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza delle pubbliche
          amministrazioni   ovvero   l'inosservanza  delle  direttive
          imputabili  al dirigente comportano, previa contestazione e
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione  puo' inoltre, previa contestazione e nel
          rispetto   del   principio  del  contraddittorio,  revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di  cui  all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
          secondo le disposizioni del contratto collettivo.
             1-bis.  Al  di  fuori  dei  casi  di  cui al comma 1, al
          dirigente  nei  confronti  del  quale  sia stata accertata,
          previa  contestazione  e  nel  rispetto  del  principio del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del   dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte  del
          personale   assegnato  ai  propri  uffici,  degli  standard
          quantitativi  e  qualitativi  fissati dall'amministrazione,
          conformemente  agli  indirizzi deliberati dalla Commissione
          di  cui  all'art.  13 del decreto legislativo di attuazione
          della  n.  15  del 2009, in materia di ottimizzazione della
          produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
          trasparenza    delle    pubbliche    amministrazioni,    la
          retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato
          dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di
          una quota fino all'ottanta per cento.
             2.
             3.   Restano   ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze  armate  nonche'  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.».