Art. 45.

Modifica  all'articolo  24  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilita'» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  alle  connesse responsabilita' e ai
risultati conseguiti»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Il  trattamento  accessorio  collegato ai risultati deve
costituire  almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente  considerata  al  netto  della  retribuzione individuale di
anzianita'   e   degli   incarichi   aggiuntivi  soggetti  al  regime
dell'onnicomprensivita'.
    1-ter.    I    contratti    collettivi   nazionali   incrementano
progressivamente  la  componente  legata  al  risultato,  in  modo da
adeguarsi  a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  entro  la tornata
contrattuale  successiva  a  quella  decorrente  dal 1° gennaio 2010,
destinando  comunque  a tale componente tutti gli incrementi previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma  1-bis  non  si  applica  alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale  e  dall'attuazione  del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento
dei  risultati  della  prestazione  non  puo'  essere  corrisposta al
dirigente  responsabile  qualora  l'amministrazione  di appartenenza,
decorso  il  periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione della legge 4 marzo
2009,  n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni,  non  abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
 
          Nota all'art. 45:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  24  (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
          contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
          che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
          funzioni  attribuite,  alle  connesse  responsabilita' e ai
          risultati  conseguiti.  La  graduazione  delle  funzioni  e
          responsabilita'  ai  fini  del  trattamento  accessorio  e'
          definita,  ai  sensi  dell'art. 4, con decreto ministeriale
          per  le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
          rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
          enti,  ferma  restando  comunque l'osservanza dei criteri e
          dei  limiti  delle  compatibilita'  finanziarie fissate dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
             1-bis.  Il trattamento accessorio collegato ai risultati
          deve  costituire  almeno il 30 per cento della retribuzione
          complessiva   del  dirigente  considerata  al  netto  della
          retribuzione  individuale  di  anzianita' e degli incarichi
          aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
             1-ter.  I  contratti  collettivi  nazionali incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da  adeguarsi  a  quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
          tornata  contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
          gennaio  2010,  destinando comunque a tale componente tutti
          gli  incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria della
          retribuzione.  La disposizione di cui al comma 1-bis non si
          applica  alla  dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
          dall'attuazione  del  medesimo  comma  non  devono derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
             1-quater.  La  parte  della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento  dei  risultati  della  prestazione non puo'
          essere   corrisposta   al  dirigente  responsabile  qualora
          l'amministrazione   di  appartenenza,  decorso  il  periodo
          transitorio  di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
          legislativo  di attuazione della delega di cui alla legge 4
          marzo  2009,  n.  15,  non  abbia predisposto il sistema di
          valutazione   di  cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo.
             2.  Per  gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e delle finanze sono stabiliti i criteri per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi  di  contenimento  della  spesa e di uniformita' e
          perequazione.
             3.  Il  trattamento  economico  determinato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
             4.  Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato   dall'art.   3,   comma  1,  la  retribuzione  e'
          determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina.
             5.   Il   bilancio   triennale   e   le  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
          perequazione,  al riequilibro del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
          ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi  a  partire  dal  febbraio  1993, e secondo i
          criteri  indicati  nell'art.  1,  comma  2,  della  legge 2
          ottobre 1997, n. 334.
             6.  I  fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
             7.  I  compensi  spettanti  in  base a norme speciali ai
          dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o equiparati sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti.
             8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
             9.».