Art. 47.

Modifica  all'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  Dopo  l'articolo  28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di
dirigente  della  prima  fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo  19,  comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di
prima  fascia  nelle  amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento
autonomo,  e  negli  enti  pubblici  non  economici  avviene,  per il
cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si  rendono  disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti  incaricati,  tramite  concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  2.  Nei  casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica  esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di
singoli  posti  e  comunque  di una quota non superiore alla meta' di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con  contratti  di  diritto  privato  a tempo determinato, attraverso
concorso  pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei requisiti
professionali  e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.
  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi  i  dirigenti  di  ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano   maturato   almeno   cinque   anni  di  servizio  nei  ruoli
dirigenziali  e  gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche  esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base di criteri
generali  di  equivalenza  stabiliti  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previo parere della Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,   sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che
bandiscono  il concorso tengono in particolare conto del personale di
ruolo  che  ha  esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale  generale  all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente   all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di  un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
  4.  I  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1 sono assunti
dall'amministrazione  e, anteriormente al conferimento dell'incarico,
sono  tenuti  all'espletamento  di  un  periodo  di formazione presso
uffici  amministrativi  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o di un
organismo  comunitario  o  internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del
concorso.
  5.  La  frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a
tempo  pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall'amministrazione.
  6.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,   sono   disciplinate   le  modalita'  di
compimento  del  periodo  di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell'articolo 32.
  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici   di   cui   al  comma  4,  una  valutazione  del  livello  di
professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova  necessario  per  l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70,
comma 13.
  8.  Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione
svolto  presso  le  sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole   amministrazioni   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».