Art. 42. 
 
   (Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa) 
 
    1. Ai fini del  passaggio,  nella  predisposizione  del  bilancio
annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello  Stato,
da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in
termini di sola cassa, il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di  un
corrispondente prospetto redatto in termini di competenza; 
    b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la
disponibilita'  dei  dati  relativi  alle   posizioni   debitorie   e
creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un  elenco
degli  impegni  in  modo  da  evitare  la  formazione  di  situazioni
debitorie; 
    c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati
di bilancio con  i  criteri  previsti  per  la  redazione  del  conto
consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
adottati in ambito comunitario; 
    d)  previsione  di  un  sistema  di  controlli  preventivi  sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
dirigente responsabile; 
    e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente  responsabile,
di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga  conto  della
fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale
ordina e paga le spese; 
    f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge  in
conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e  previsione  di  un
periodo transitorio per l'attuazione  della  nuova  disciplina  e  lo
smaltimento dei residui passivi accertati al  momento  dell'effettivo
passaggio al bilancio di cassa; 
    g) considerazione, ai  fini  della  predisposizione  dei  decreti
legislativi  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
    h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da  parte
del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione  di  cassa
disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano  conto
delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa; 
    i) previsione della  graduale  estensione  dell'applicazione  del
bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche. 
    2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di
due  esercizi  finanziari.   Le   amministrazioni   coinvolte   nella
sperimentazione, i relativi termini e le modalita' di attuazione sono
definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto,
dopo l'acquisizione del parere della Corte dei  conti,  e'  trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere. 
    3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle  competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte  dei  conti  un  rapporto  sullo  stato  di
attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui  al  comma
2. 
    4. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione,  i
decreti possono  comunque  essere  adottati  in  via  definitiva  dal
Governo. I decreti legislativi  che  comportino  riflessi  di  ordine
finanziario devono essere corredati della relazione  tecnica  di  cui
all'articolo 17, comma 3. 
    5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei  decreti
legislativi di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
correttive e integrative  dei  medesimi  decreti,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'  previsti  dal
presente articolo.