ART. 68.
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
                      del codice della strada).
   1.  I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n.  127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni
di   prevenzione  e  accertamento  delle  violazioni,  ivi  previste,
comprende,  ai  sensi  del  comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,   i  poteri  di  contestazione  immediata  nonche'  di
redazione   e   sottoscrizione   del   verbale  di  accertamento  con
l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
   2.  A  decorrere  dal 1o gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e
accertamento  previste  dai  commi  132  e 133 dell'articolo 17 della
legge  15  maggio  1997,  n. 127, con gli effetti di cui all'articolo
2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente
designato  dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti
o  pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
   3.  Al  personale  di  cui  al comma 132 ed al personale di cui al
comma  133  dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo'
essere  conferita  anche  la  competenza  a disporre la rimozione dei
veicoli,  nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e
dalla   lettera  d).  del  comma  2  dell'articolo  158  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   4.  Il  termine  indicato  dall'articolo 204, comma 1, del decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-
ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.
   5.  Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano
validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base del
medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
 
                    Note all'art. 68:
                    - Il testo dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della
          gia' citata legge n. 127/1997 (si veda in Nota all'art. 26)
          e', rispettivamente, il seguente:
                    "132.  I  comuni  possono,  con provvedimento del
          sindaco,  conferire  funzioni di prevenzione e accertamento
          delle  violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali
          o  delle  societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
          alle    aree   oggetto   di   concessione.   La   procedura
          sanzionatoria   amministrativa   e   l'organizzazione   del
          relativo  servizio  sono  di  competenza degli uffici o dei
          comandi   a  cio'  preposti.  I  gestori  possono  comunque
          esercitare  tutte  le  azioni  necessarie al recupero delle
          evasioni  tariffarie  e dei mancati pagamenti, ivi compresi
          il rimborso delle spese e le penali".
                    "133. Le  funzioni  di  cui  al  comma  132  sono
          conferite   anche  al  personale  ispettivo  delle  aziende
          esercenti  il  trasporto  pubblico  di  persone nelle forme
          previste  dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  e successive modificazioni. A tale personale sono
          inoltre  conferite, con le stesse modalita' di cui al primo
          periodo  del  comma  132,  le  funzioni  di  prevenzione  e
          accertamento  in  materia  di  circolazione  e  sosta sulle
          corsie   riservate   al   trasporto   pubblico   ai   sensi
          dell'articolo   6,   comma   4,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
                    - Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art.
          12  del  D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
          strada) e' il seguente:
                    "1. L'espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                      a) - d) (Omissis);
                      e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                      f) (Omissis)".
                    -  Il  testo  degli  artt. 2699 e 2700 del codice
          civile e', rispettivamente, il seguente:
                    "Art.  2699 (Atto pubblico). - L'atto pubblico e'
          il  documento  redatto,  con le richieste formalita', da un
          notaio   o  da  altro  pubblico  ufficiale  autorizzato  ad
          attribuirgli   pubblica  fede  nel  luogo  dove  l'atto  e'
          formato.
                    Art.   2700  (Efficacia  dell'atto  pubblico).  -
          L'atto  pubblico  fa  piena prova, fino a querela di falso,
          della  provenienza del documento dal pubblico ufficiale che
          lo  ha  formato,  nonche' delle dichiarazioni delle parti e
          degli   altri  fatti  che  il  pubblico  ufficiale  attesta
          avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
                    -  Il testo delle lettere b), c) e d) del comma 2
          dell'art.   158   del   citato   D.Lgs.   n.  285/1992  e',
          rispettivamente, il seguente:
                    "1. La fermata e la sosta sono vietate:
                      a) (Omissis);
                      b) nelle   gallerie,   nei  sottovia,  sotto  i
          sovrapassaggi,  sotto  i fornici e i portici, salvo diversa
          segnalazione;
                      c) sui  dossi e nelle curve e, fuori dei centri
          abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
          prossimita';
                      d) in   prossimita'   e  in  corrispondenza  di
          segnali   stradali   verticali  e  semaforici  in  modo  da
          occultarne  la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali
          orizzontali   di   preselezione   e   lungo  le  corsie  di
          canalizzazione;"
                    -  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 204 del gia'
          citato D.Lgs. n. 285/1992 e' il seguente:
                    "1. Il  prefetto, esaminati il verbale e gli atti
          prodotti  dall'ufficio  o  comando  accertatore, nonche' il
          ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che
          ne    abbiano   fatta   richiesta,   se   ritiene   fondato
          l'accertamento  emette,  entro  sessanta  giorni, ordinanza
          motivata  con  la  quale ingiunge il pagamento di una somma
          determinata,  nel limite non inferiore al doppio del minimo
          edittale  per  ogni  singola  violazione, secondo i criteri
          dell'articolo  195,  comma 2. L'ingiunzione comprende anche
          le  spese  ed  e' notificata all'autore della violazione ed
          alle  altre  persone  che sono tenute al pagamento ai sensi
          del  presente  titolo.  Ove,  invece,  non  ritenga fondato
          l'accertamento,  il  prefetto, nello stesso termine, emette
          ordinanza    motivata    di   archiviazione   degli   atti,
          comunicandola   integralmente  all'ufficio  o  comando  cui
          appaniene  l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai
          ricorrenti".
                    - Il D.-L. 2 novembre 1999, n. 391, ora abrogato,
          recava:   "Disposizioni   interpretative  delle  norme  sul
          conferimento  delle  funzioni di prevenzione e accertamento
          delle violazioni al codice della strada".