ART. 69.
        (Rimborso della tassa sulle concessioni governative).
   1.  L'importo  del  netto ricavo relativo all'emissione dei titoli
pubblici  per  il  prosieguo  delle attivita' di rimborso della tassa
sulle  concessioni  governative  per  l'iscrizione nel registro delle
imprese,  di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
   2.  Importo  di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di
base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze, che
provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al  comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
 
                    Nota all'art. 69:
                    -  Il  testo dell'art. 11 della piu' volte citata
          legge n. 448/1998 e' il seguente:
                    "Art.  11 (Rimborso della tassa sulle concessioni
          governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -
          1. L'articolo  61,  comma  1,  del  decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre  1993,  n.  427,  va  interpretato nel senso che la
          tassa  sulle  concessioni governative per le iscrizioni nel
          registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa
          annessa  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  641,  nel testo modificato dallo stesso
          articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988,
          1989,   1990,   1991   e   1992,   nella   misura  di  lire
          cinquecentomila  per  l'iscrizione  dell'atto costitutivo e
          nelle  seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione
          degli  altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985
          al 1992:
                      a) per  le societa' per azioni e in accomandita
          per azioni, lire settecentocinquantamila;
                      b) per  le societa' a responsabilita' limitata,
          lire quattro-centomila;
                      c) per   le   societa'   di  altro  tipo,  lire
          novantamila.
                    2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1
          hanno  corrisposto  la  tassa sulle concessioni governative
          per  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e  quella
          annuale, al sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del d.-l.
          19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17 febbraio  1985, n. 17, possono ottenere il
          rimborso  della  differenza  fra  le somme versate e quelle
          dovute  a  norma  del  citato  comma  1, sempre che abbiano
          presentato   istanza   di  rimborso  nei  termini  previsti
          dall'articolo   13   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
                    3.  Sull'importo  da  rimborsare  sono dovuti gli
          interessi  nella  misura del tasso legale vigente alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge, a decorrere
          dalla data di presentazione dell'istanza.
                    4.  Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze
          esamina  le  istanze  di  rimborso a suo tempo presentate e
          controlla  la  validita' e la tempestivita' delle stesse; a
          partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate
          le   procedure  di  rimborso,  che  sono  eseguite  secondo
          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle istanze e a
          partire da quelle di minore importo.
                    5.  Per le finalita' di cui al presente articolo,
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato  ad effettuare, con l'osservanza
          delle  disposizioni  di  cui all'articolo 38 della legge 30
          marzo  1981,  n. 119, e successive modificazioni, emissioni
          di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita'
          comprese  tra  il  1999  ed  il  2001;  tali  emissioni non
          concorrono   al   raggiungimento  del  limite  dell'importo
          massimo   di   emissione  di  titoli  pubblici  annualmente
          stabilito  dalla  legge  di  approvazione  del bilancio. Il
          ricavo  netto  delle  suddette  emissioni,  limitato a lire
          2.500  miliardi  per  la prima annualita', sara' versato al
          Ministero  delle  finanze  che provvedera' a soddisfare gli
          aventi  diritto  con le modalita' di cui al comma 6. Per le
          annualita'  successive,  l'importo  di emissione dei titoli
          pubblici  per  il completamento delle attivita' di rimborso
          sara'  determinato  con  legge  finanziaria,  in  relazione
          all'esatta  quantificazione  dell'ammontare complessivo dei
          crediti da rimborsare.
                    6. Sulla   scorta   degli   elenchi  di  rimborso
          predisposti  dal  Ministero  delle finanze sono emessi, con
          imputazione   al   competente   capitolo   dello  stato  di
          previsione  della  spesa del Ministero delle finanze, uno o
          piu'    ordinativi    diretti   collettivi   di   pagamento
          estinguibili  mediante  commutazione  di  ufficio in vaglia
          cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia
          sono  spediti  per raccomandata dalla competente sezione di
          tesoreria   provinciale   dello   Stato  all'indirizzo  del
          domicilio  fiscale  vigente  degli  aventi diritto, ove gli
          stessi   non  abbiano  provveduto  all'indicazione  di  uno
          specifico domicilio eletto".