ART. 69. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative). 1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi. 2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nota all'art. 69: - Il testo dell'art. 11 della piu' volte citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). - 1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattro-centomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila. 2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, al sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. 4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le annualita' successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso sara' determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare. 6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto".