ART. 70.
                     (Fondi speciali e tabelle).
   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2000-2002,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2000,  2001  e  2002,  nelle  misure  indicate  nelle  Tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2000  e  triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
   4.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni'
di  spesa  recate  dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente  legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
tabella.
   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2000,  a  carico  di  esercizi futuri, nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
   7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999,
n.  208,  le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla
tabella  di  cui  all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni e le leggi vigenti
rifinanziabili  per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11,
comma   3,   lettera   t),   della  medesima  legge,  sono  indicate,
rispettivamente,  dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente
legge.
 
                    Note all'art. 70:
                     - Il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia di bilancio) introdotto
          dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme
          in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il
          seguente:      "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.     2. Gli
          importi  previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano
          il  saldo  fra accantonamenti di segno positivo per nuove o
          maggiori  spese  o riduzioni di entrate e accantonamenti di
          segno  negativo  per  riduzioni  di  spese  o incremento di
          entrate.   Gli   accantonamenti   di  segno  negativo  sono
          collegati   mediante  apposizione  della  medesima  lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
                    3.  Gli  accantonamenti di segno negativo possono
          essere  previsti  solo  nel  caso  in  cui i corrispondenti
          progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
                    4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
          non  possono  essere utilizzate per destinazioni diverse da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria    di    provvedimenti    adottati   ai   sensi
          dell'articolo  77, secondo comma, della Costituzione, salvo
          che   essi   riguardino   spese  di  primo  intervento  per
          fronteggiare  calamita'  naturali  o improrogabili esigenze
          connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni
          di emergenza economico-finanziaria.
                    5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente
          e,  se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati
          da  un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera  h),  dell'articolo  11,  la  copertura finanziaria
          prevista  per  il  primo  anno  resta  valida anche dopo il
          termine  di  scadenza  dell'esercizio  a  cui  si riferisce
          purche'  il  provvedimento  risulti  presentato alle Camere
          entro  l'anno  ed  entri  in  vigore  entro  il  termine di
          scadenza  dell'anno  successivo.  Le  economie  di spesa da
          utilizzare  a  tal  fine  nell'esercizio successivo formano
          oggetto  di  appositi  elenchi trasmessi alle Camere a cura
          del  Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
          vengono  allegati  al  conto  consuntivo  del Ministero del
          tesoro.  In  tal  caso, le nuove o maggiori spese derivanti
          dal  perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
          sono  comunque  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio nel
          corso  del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
          sono  portate  in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
          comma 3, lettera b), dell'articolo 11".
                    -  Il testo delle lettere d), e) e f) del comma 3
          dell'art.   11   della   citata   legge  n.  468/1978,  e',
          rispettivamente, il seguente:
                    "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
          di    delega    o   di   carattere   ordinamentale   ovvero
          organizzatorio.  Essa  contiene esclusivamente norme tese a
          realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                      a) - c) (Omissis);
                      d) la   determinazione,  in  apposita  tabella,
          della  quota  da  iscrivere  nel bilancio di ciascuno degli
          anni  considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di
          spesa  permanente,  di natura corrente e in conto capitale,
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                      e) la   determinazione,  in  apposita  tabella,
          delle  riduzioni,  per  ciascuno degli anni considerati dal
          bilancio  pluriennale,  di  autorizzazioni  legislative  di
          spesa;
                      f)  gli  stanziamenti  di  spesa,  in  apposita
          tabella,  per  il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
          di  norme  vigenti  classificate  tra  le  spese  in  conto
          capitale  e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
          uno    stanziamento   di   competenza,   nonche'   per   il
          rifinanziamento,  qualora  la  legge  lo preveda, per uno o
          piu'  degli  anni  considerati dal bilancio pluriennale, di
          norme   vigenti   che   prevedono  interventi  di  sostegno
          dell'economia classificati tra le spese in conto capitale";
                    - Il  testo  del comma 18 dell'art. 2 della legge
          25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria
          e contabile) e' il seguente:
                    "18. In sede di prima applicazione della presente
          legge,   le   leggi   vigenti  la  cui  quantificazione  e'
          effettuata  dalla  tabella di cui all'articolo 11, comma 3,
          lettera  d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi
          vigenti  rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi
          dell'articolo  11,  cornma  3,  lettera  f), della medesima
          legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate
          dalla  legge  finanziaria  per  il  2000, intendendosi come
          soppresse  quelle  norme  recanti  autorizzazioni  di spesa
          permanenti  gia'  contenenti  il  riferimento alla predetta
          lettera   d)   e   non  indicate  nella  legge  finanziaria
          medesima".