ART. 71 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore). 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all'art. 71: - Il testo del comma 5 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978 e' il seguente: "5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente". 00A00641