ART. 36
(Misure da applicare nei macelli)
1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una
conferma dell'HPAI in un macello, garantisce che, sulla base di una
valutazione del rischio, tutto il pollame presente nel macello venga
abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale. In caso
di macellazione le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti
derivanti da esso, nonche' le carni ed i' sottoprodotti di qualsiasi
altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo
di macellazione e produzione sono conservati separatamente sotto
controllo ufficiale fino al completamento di ulteriori accertamenti
svolti conformemente al manuale diagnostico.
2. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed
eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonche' le carni ed i
sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato
contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono
distrutti tempestivamente sotto controllo ufficiale.