ART. 36 
                  (Misure da applicare nei macelli) 
 
    1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di  una
conferma dell'HPAI in un macello, garantisce che, sulla base  di  una
valutazione del rischio, tutto il pollame presente nel macello  venga
abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale. In caso
di macellazione le carni di tale pollame ed  eventuali  sottoprodotti
derivanti da esso, nonche' le carni ed i' sottoprodotti di  qualsiasi
altro pollame che possa essere stato contaminato durante il  processo
di macellazione e  produzione  sono  conservati  separatamente  sotto
controllo ufficiale fino al completamento di  ulteriori  accertamenti
svolti conformemente al manuale diagnostico. 
    2.  Qualora  l'HPAI  sia  confermata,  le  carni  di  pollame  ed
eventuali sottoprodotti derivanti da  esso  nonche'  le  carni  ed  i
sottoprodotti di qualsiasi  altro  pollame  che  possa  essere  stato
contaminato durante il processo di  macellazione  e  produzione  sono
distrutti tempestivamente sotto controllo ufficiale.