Art. 33 
              (Disciplina degli istituti di pagamento) 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il  titolo
V-bis e' inserito il seguente: 
 
                           "TITOLO V -ter 
                        ISTITUTI DI PAGAMENTO 
                           Art. 114-sexies 
                       (Servizi di pagamento) 
 
  1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche,
agli istituti di moneta elettronica e  agli  istituti  di  pagamento.
Possono  prestare  servizi   di   pagamento,   nel   rispetto   delle
disposizioni ad essi  applicabili,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali comunitarie, lo Stato  italiano  e  gli  altri  Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane. 
 
                          Art. 114-septies 
                 (Albo degli istituti di pagamento) 
 
  1. La Banca d'Italia iscrive  in  un  apposito  albo,  consultabile
pubblicamente,  accessibile   sul   sito   internet   ed   aggiornato
periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia,  con
indicazione  della  tipologia  di  servizi  che  sono  autorizzati  a
prestare e i relativi agenti e succursali nonche' le succursali degli
istituti di  pagamento  comunitari  stabiliti  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2.  Gli  istituti  di  pagamento  indicano  negli  atti   e   nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  3. Per la prestazione  dei  servizi  di  pagamento  in  Italia  gli
istituti di pagamento possono  avvalersi  soltanto  degli  agenti  in
attivita' finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  25  settembre
1999,  n.  374,  nonche'  degli  altri  soggetti   autorizzati   alla
prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114—sexies. 
 
                           Art. 114-octies 
                 (Attivita' accessorie esercitabili) 
 
  1.  Gli  istituti  di  pagamento  possono  esercitare  le  seguenti
attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: 
  a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi  di  pagamento
prestati e nei limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dalla  Banca
d'Italia; 
  b) prestare servizi operativi  o  strettamente  connessi,  come  la
prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di  pagamento,
servizi  di  cambio,  attivita'  di  custodia   e   registrazione   e
trattamento di dati; 
  c) gestire sistemi di pagamento. 
  2.  La  Banca  d'Italia  detta  specifiche  disposizioni   per   la
concessione di credito collegata all'emissione  o  alla  gestione  di
carte di credito. 
 
                           Art. 114-novies 
                          (Autorizzazione) 
 
  1. La Banca d'Italia autorizza gli  istituti  di  pagamento  quando
ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) sia adottata la forma di societa' di capitali; 
  b) la sede  legale  e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
  c) il capitale versato sia di  ammontare  non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio  di
pagamento prestato; 
  d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e
la struttura organizzativa, unitamente all'atto  costitutivo  e  allo
statuto; 
  e) il possesso da parte  dei  titolari  di  partecipazioni  di  cui
all'articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai
sensi degli articoli 25 e 26; 
  f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i  soggetti  del
gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti   legami   che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca  e  le  ipotesi  di  decadenza   quando   l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma
1, puo' autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti
che esercitino altre attivita' imprenditoriali, a condizione che  per
l'attivita' relativa  ai  servizi  di  pagamento  sia  costituito  un
patrimonio destinato  con  le  modalita'  e  agli  effetti  stabiliti
dall'articolo 114–terdecies e siano individuati uno o  piu'  soggetti
responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i
requisiti di cui all'articolo 26, richiamati al comma 1, lettera  e).
Nel caso in cui lo  svolgimento  di  tali  attivita'  imprenditoriali
rischi di  danneggiare  la  solidita'  finanziaria  dell'istituto  di
pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca  d'Italia
puo'  imporre  la   costituzione   di   una   societa'   che   svolga
esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. 
  5. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
 
                           Art. 114-decies 
                   (Operativita' transfrontaliera) 
 
  1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire  succursali
nel territorio della Repubblica e degli altri  Stati  comunitari  nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 
  2.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono   stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'
preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia   da   parte
dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 
  3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di
pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in  uno  Stato  comunitario
senza stabilirvi succursali, nel  rispetto  delle  procedure  fissate
dalla Banca d'Italia. 
  4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i  servizi
di  pagamento  nel  territorio  della  Repubblica  senza   stabilirvi
succursali  dopo  che  la  Banca   d'Italia   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 
  5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire  succursali
o prestare servizi di pagamento in uno Stato  extracomunitario  senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  6. Il presente articolo si applica anche nel caso  di  operativita'
transfrontaliera mediante l'impiego di agenti. 
 
                          Art. 114-undecies 
                              (Rinvio) 
 
  1.	Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25,
26, 52, nonche' nel titolo VI. 
  2.	Con riferimento agli istituti di pagamento  che  non  esercitino
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione  dei  servizi  di
pagamento ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, si applicano le
disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione  per  la  sezione
III-bis e IV. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai  fini
dell'applicazione delle  norme  di  cui  al  presente  articolo  agli
istituti di pagamento. 
 
                         Art. 114-duodecies 
               (Conti di pagamento e forme di tutela) 
 
  1.  Gli  istituti  di  pagamento  detengono,  nel  rispetto   delle
modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme  di  denaro  della
clientela in conti di  pagamento  utilizzati  esclusivamente  per  la
prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse  nei
conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai
sensi dell'articolo 11, ne' moneta elettronica ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera h-ter). 
  2.  Le  somme  di  denaro   detenute   nei   conti   di   pagamento
costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a  tutti  gli
effetti da quello dell'istituto di pagamento e  degli  altri  clienti
dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni  dei
creditori  dell'intermediario  o  nell'interesse  degli  stessi,  ne'
quelle dei creditori dell'eventuale soggetto ove tali somme di denaro
sono depositate. Le azioni dei creditori dei  singoli  clienti  degli
istituti di pagamento sono  ammesse  nel  limite  del  patrimonio  di
proprieta' dei singoli clienti. Nel caso in cui le  somme  di  denaro
detenute nei conti di pagamento siano  depositate  presso  terzi  non
operano le compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'  essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai  crediti  vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  della  liquidazione
coatta  amministrativa  i  titolari  dei  conti  di  pagamento   sono
equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione  di  strumenti
finanziari. 
 
                         Art. 114-terdecies 
                       (Patrimonio destinato) 
 
  1.  Gli  istituti  di  pagamento  che  svolgano   anche   attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi  di  pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114  –  novies,  comma  4,  devono
costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi  di
pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tal
fine  essi  adottano  apposita  deliberazione   contenente   l'esatta
descrizione dei beni e  dei  rapporti  giuridici  destinati  e  delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e  sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e'  depositata  e
iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il
secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. 
  2. Decorso il termine di cui al secondo  comma  dell'articolo  2447
-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese del provvedimento del tribunale ivi  previsto,  i  beni  e  i
rapporti  giuridici  individuati  sono  destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di  pagamento  e
di quanti vantino diritti derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'
accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a  tutti
gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei  soggetti
a  cui  vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  sul  patrimonio
destinato e sui frutti e proventi  da  esso  derivanti  sono  ammesse
azioni soltanto a  tutela  dei  diritti  dei  predetti  soggetti.  Si
applica l'articolo 114 – duodecies, comma 2. 
  3. In caso di incapienza del  patrimonio  destinato  l'istituto  di
pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni
nei confronti degli utenti dei  servizi  di  pagamento  e  di  quanti
vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e
strumentali. 
  4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di  pagamento
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214, e  seguenti,  del  codice  civile,  nel  rispetto  dei
principi contabili internazionali. 
  5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale  del  soggetto
autorizzato  alla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 114 – novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio
destinato e' attribuita agli organi della procedura,  che  provvedono
con gestione separata  alla  liquidazione  dello  stesso  secondo  le
regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita' accessorie e
strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate
prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e  ad
esso continuano ad applicarsi le previsioni  contenute  nel  presente
articolo. A decorrere dalla data  di  apertura  della  procedura  non
possono essere accettati nuovi  ordini  di  pagamento  ne'  stipulati
nuovi contratti. Gli organi  della  procedura  possono  trasferire  o
affidare in gestione a banche o altri intermediari  autorizzati  alla
prestazione di servizi di pagamento, i beni e  i  rapporti  giuridici
ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini
della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91,
commi 2 e 3,  intendendosi  equiparati  gli  utenti  dei  servizi  di
pagamento ai clienti aventi diritto alla  restituzione  di  strumenti
finanziari. 
  6.  La  Banca  d'Italia  puo'  nominare  un  liquidatore  per   gli
adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura,
ove cio' sia necessario per l'ordinata  liquidazione  del  patrimonio
destinato. 
  7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura  concorsuale
del soggetto autorizzato alla prestazione  di  servizi  di  pagamento
informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento. 
 
                        Art. 114-quaterdecies 
                             (Vigilanza) 
 
  1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i bilanci con le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia. 
  2. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto:  l'adeguatezza  patrimoniali  il  contenimento  del
rischio  nelle  sue   diverse   configurazioni   e   l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
  a) convocare gli amministratori, i  sindaci  e  i  dirigenti  degli
istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; 
  b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli  istituti
di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione
di determinate decisioni; 
  c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non  abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
  d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la  situazione
lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di   singoli
istituti  di  pagamento,  riguardanti  anche  la  restrizione   delle
attivita' o della  struttura  territoriale,  nonche'  il  divieto  di
effettuare determinate operazioni e  di  distribuire  utili  o  altri
elementi del patrimonio. 
  4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli  istituti
di pagamento, i loro agenti o i soggetti a  cui  sono  esternalizzate
attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti  e  gli  atti
che ritenga  necessari.  La  Banca  d'Italia  notifica  all'autorita'
competente  dello  Stato  comunitario   ospitante   l'intenzione   di
effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti  di
istituti di pagamento, dei loro agenti o  dei  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate attivita' ovvero richiede  alle  autorita'  competenti
del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti. 
  5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento  comunitari,  i
loro agenti o i soggetti a  cui  sono  esternalizzate  attivita'  che
operano nel territorio della Repubblica. Se le  autorita'  competenti
di uno Stato  comunitario  lo  richiedono,  la  Banca  d'Italia  puo'
procedere direttamente agli accertamenti. 
  6. Nel confronti degli istituti di  pagamento  che  svolgano  anche
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione  dei  servizi  di
pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – novies, comma  4,
la Banca  d'Italia  esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel
presente  articolo  sull'attivita'  di  prestazione  dei  servizi  di
pagamento  e  sulle  attivita'  connesse  e  strumentali,  avendo   a
riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e  il
patrimonio destinato. 
 
                     Art. 114 - quinquiesdecies 
                      (Scambio di informazioni) 
 
  1.	Fermo  restando  quanto  previsto  nell'articolo  7,  la   Banca
d'Italia scambia informazioni con: 
  a) la Banca centrale europea e le banche centrali  nazionali  degli
Stati membri, in quanto autorita' monetarie  e  di  sorveglianza  sul
sistema dei pagamenti, e, se  opportuno,  altre  autorita'  pubbliche
responsabili  della  sorveglianza  sui  sistemi  di  pagamento  e  di
regolamento; 
  b) altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni  comunitarie
applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. 
 
                       Art. 114 - sexiesdecies 
                              (Deroghe) 
 
  1. La Banca d'Italia puo' esentare i  soggetti  iscritti  nell'albo
degli  istituti  di  pagamento  dall'applicazione  di  alcune   delle
disposizioni  previste  dal   presente   titolo,   quando   ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a)  la  media  mensile,  calcolata  sui  precedenti  dodici   mesi,
dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento  eseguite  dal
soggetto  interessato,  compreso   qualsiasi   agente   di   cui   e'
responsabile, non superi i 3  milioni  di  euro;  la  Banca  d'Italia
valuta tale condizione  in  base  al  piano  aziendale  prodotto  dal
soggetto interessato; 
  b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o  del
funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per  riciclaggio  di
denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati  dai
soggetti di cui al comma 1. 
  3. Ai soggetti esentati  ai  sensi  del  comma  1  non  si  applica
l'articolo 114–decies. 
  4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di  cui
al comma 1  devono  seguire  per  comunicare  ogni  variazione  delle
condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.".