Art. 38 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 
 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, dopo la lettera o-sexies) e' inserita la seguente: 
    «o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi  spettanti
al revisore legale  o  alla  societa'  di  revisione  legale  per  la
revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi  di  verifica,
per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla
revisione legale forniti al gruppo.». 
  2. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 41 (Revisione legale  del  bilancio  consolidato).  -  1.  Il
bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale. 
  2. La revisione legale del bilancio  consolidato  e'  demandata  al
soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di  esercizio
della societa' che redige il bilancio consolidato. 
  3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione  sulla  gestione
sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio. 
  4. Una copia  del  bilancio  consolidato  con  la  relazione  sulla
gestione e la relazione  di  revisione  resta  depositata  durante  i
quindici   giorni   che   precedono   l'assemblea    convocata    per
l'approvazione  del  bilancio  d'esercizio  e  finche'   questo   sia
approvato. I soci possono prenderne visione.». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Il testo dell'art.  38,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 38 (Contenuto della nota integrativa).  -  1.  La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni del presente decreto: 
                a) i criteri di valutazione applicati; 
                b) i criteri e i tassi  applicati  nella  conversione
          dei bilanci espressi in  moneta  non  avente  corso  legale
          nello Stato; 
                c) le ragioni  delle  piu'  significative  variazioni
          intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e  del
          passivo; 
                d) la composizione delle voci "costi  di  impianto  e
          ampliamento"  e  "costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e   di
          pubblicita'"; 
                e) distintamente per ciascuna voce,  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su  beni  di
          imprese   incluse   nel   consolidamento,   con   specifica
          indicazione della natura delle garanzie; 
                f) la composizione delle voci "ratei  e  risconti"  e
          della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
          quando il loro ammontare e' significativo; 
                g)  l'ammontare  degli  oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ciascuna voce; 
                h)  se  l'indicazione  e'  utile  per   valutare   la
          situazione patrimoniale e finanziaria del  complesso  delle
          imprese  incluse  nel   bilancio   consolidato,   l'importo
          complessivo  degli  impegni  non  risultanti  dallo   stato
          patrimoniale,  specificando  quelli  relativi   a   imprese
          controllate escluse dal consolidamento ai  sensi  dell'art.
          28; 
                i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle
          vendite e delle prestazioni secondo categorie di  attivita'
          e secondo aree geografiche; 
                l) la suddivisione  degli  interessi  e  degli  altri
          oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti  verso
          banche ed altri; 
                m) la composizione delle voci "proventi straordinari"
          e  "oneri  straordinari",  quando  il  loro  ammontare   e'
          significativo; 
                n) il numero  medio,  suddiviso  per  categorie,  dei
          dipendenti delle imprese incluse  nel  consolidamento,  con
          separata  indicazione  di  quello  relativo  alle   imprese
          incluse ai sensi dell'art. 37; 
                o)   cumulativamente    per    ciascuna    categoria,
          l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
          sindaci dell'impresa controllante  per  lo  svolgimento  di
          tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento; 
                o-bis) i motivi delle rettifiche di  valore  e  degli
          accantonamenti eseguiti esclusivamente in  applicazione  di
          norme  tributarie  ed  i  relativi  importi,  appositamente
          evidenziati  rispetto   all'ammontare   complessivo   delle
          rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
          voci del conto economico; 
                o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
          derivati: 
                  1) il loro fair value; 
                  2) informazioni sulla loro  entita'  e  sulla  loro
          natura; 
                o-quater)   per   le   immobilizzazioni   finanziarie
          iscritte a un valore superiore  al  loro  fair  value,  con
          esclusione delle partecipazioni in societa'  controllate  e
          collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
          partecipazioni in joint venture: 
                  1) il  valore  contabile  e  il  fair  value  delle
          singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di  tali
          attivita'; 
                  2) i motivi per i quali il valore contabile non  e'
          stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
          sui quali si basa il convincimento che  tale  valore  possa
          essere recuperato; 
                o-quinquies)  le  operazioni  realizzate  con   parti
          correlate, precisando l'importo, la natura del  rapporto  e
          ogni altra informazione necessaria per la comprensione  del
          bilancio relativa a  tali  operazioni,  qualora  le  stesse
          siano rilevanti  e  non  siano  state  concluse  a  normali
          condizioni  di  mercato.  Le  informazioni  relative   alle
          singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
          natura,  salvo  quando  la  loro  separata   evidenza   sia
          necessaria per comprendere  gli  effetti  delle  operazioni
          medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e  sul
          risultato economico consolidati; 
                o-sexies)  la  natura  e  l'obiettivo  economico   di
          accordi  non  risultanti  dallo  stato  patrimoniale,   con
          indicazione del loro effetto patrimoniale,  finanziario  ed
          economico, a condizione che i rischi e i benefici  da  essi
          derivanti siano significativi e l'indicazione degli  stessi
          sia necessaria per valutare la  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e il risultato economico consolidati; 
                o-septies) separatamente l'importo dei  corrispettivi
          spettanti al revisore legale o alla societa'  di  revisione
          legale per la revisione  dei  conti  consolidati,  per  gli
          altri servizi di verifica,  per  i  servizi  di  consulenza
          fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione  legale
          forniti al gruppo. 
              2. La nota integrativa deve inoltre contenere: 
                a) l'elenco delle imprese incluse nel  consolidamento
          col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; 
                b) l'elenco delle imprese incluse nel  consolidamento
          col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; 
                c) l'elenco  delle  partecipazioni  valutate  con  il
          metodo del patrimonio netto ai sensi del comma  1  dell'art
          36; 
                d) l'elenco delle  altre  partecipazioni  in  imprese
          controllate e collegate. 
              2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma  1,  lettere
          o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'art. 40,  comma  2,
          lettera  d-bis),   per   le   definizioni   di   "strumento
          finanziario",  "strumento  finanziario   derivato",   "fair
          value" e "parte correlata" si fa  riferimento  ai  principi
          contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».