Art. 39 
 
 
                          Modifiche al TUB 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti: 
  «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
    a) la nomina e la mancata nomina del  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti; 
    b) le dimissioni del soggetto incaricato della  revisione  legale
dei conti; 
    c) la risoluzione consensuale del mandato; 
    d)  la  revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti,
fornendo adeguate spiegazioni in  ordine  alle  ragioni  che  l'hanno
determinata. 
  1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio
delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.». 
  2. All'articolo 52 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Comunicazioni  del
collegio sindacale e dei soggetti incaricati della  revisione  legale
dei conti»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «della  revisione  o  del  controllo
contabile» sono sostituite dalle seguenti:  «della  revisione  legale
dei conti»; 
    c) il comma 2-bis e' abrogato. 
  3. All'articolo 72 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5,  le  parole:  «del  controllo  contabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; 
    b) al comma 5-bis le parole: «del  controllo  contabile  o  della
revisione» sono sostituite dalle seguenti:  «della  revisione  legale
dei conti». 
  4. All'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della  revisione»
sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dell'art. 51 del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  51  (Vigilanza  informativa).  -  1.  Le  banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
              a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina   del   soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti; 
              b)  le  dimissioni  del   soggetto   incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
              c) la risoluzione consensuale del mandato; 
              d) la revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
          per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1.bis.». 
              - Il testo dell'art.  52  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52 (Comunicazioni del collegio  sindacale  e  dei
          soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1.
          Il  collegio  sindacale  informa  senza  indugio  la  Banca
          d'Italia di tutti gli atti  o  i  fatti,  di  cui  venga  a
          conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,  che  possano
          costituire una irregolarita' nella gestione delle banche  o
          una  violazione  delle  norme   disciplinanti   l'attivita'
          bancaria.   A   tali   fini   lo   statuto   della   banca,
          indipendentemente  dal   sistema   di   amministrazione   e
          controllo  adottato,  assegna  all'organo  che  svolge   la
          funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 
              2. Il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
          conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o
          i fatti,  rilevati  nello  svolgimento  dell'incarico,  che
          possano  costituire  una  grave  violazione   delle   norme
          disciplinanti  l'attivita'  bancaria  ovvero  che   possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia  ogni
          altro dato o documento richiesto. 
              2-bis. (Abrogato). 
              3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche  ai
          soggetti che esercitano i compiti ivi  previsti  presso  le
          societa' che controllano le banche o  che  sono  da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 23. 
              4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
          la trasmissione delle informazioni previste dai commi  1  e
          2.». 
              - Il testo dell'art.  72  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  72  (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni  ed
          i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad
          accertare  la  situazione   aziendale,   a   rimuovere   le
          irregolarita'  ed   a   promuovere   le   soluzioni   utili
          nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del  codice
          civile, statutarie o convenzionali relative  ai  poteri  di
          controllo dei titolari di partecipazioni non  si  applicano
          agli atti dei commissari. In  caso  di  impugnazione  delle
          decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere  al
          tribunale la sospensione  dell'esecuzione  delle  decisioni
          dei  commissari  soggette  ad  autorizzazione  o   comunque
          attuative  di  provvedimenti  della   Banca   d'Italia.   I
          commissari,  nell'esercizio  delle  loro   funzioni,   sono
          pubblici ufficiali. 
              2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni  di
          controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
          dalla presente sezione o  dalle  disposizioni  della  Banca
          d'Italia. 
              3. Le funzioni degli organi straordinari  hanno  inizio
          con l'insediamento degli  stessi  ai  sensi  dell'art.  73,
          commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
          organi subentranti. 
              4. La  Banca  d'Italia,  con  istruzioni  impartite  ai
          commissari e ai membri del comitato di  sorveglianza,  puo'
          stabilire speciali cautele  e  limitazioni  nella  gestione
          della banca. I  componenti  gli  organi  straordinari  sono
          personalmente    responsabili    dell'inosservanza    delle
          prescrizioni  della  Banca  d'Italia;   queste   non   sono
          opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale  di  responsabilita'
          contro i membri dei disciolti organi  amministrativi  e  di
          controllo ed il  direttore  generale,  nonche'  dell'azione
          contro il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
          conti  spetta  ai  commissari  straordinari,   sentito   il
          comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
          d'Italia.   Gli   organi   succeduti    all'amministrazione
          straordinaria proseguono le  azioni  di  responsabilita'  e
          riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. 
              5-bis. Nell'interesse  della  procedura  i  commissari,
          sentito il comitato di sorveglianza, previa  autorizzazione
          della  Banca  d'Italia,  possono  sostituire  il   soggetto
          incaricato del controllo  contabile  per  la  durata  della
          procedura stessa. In sospeso. 
              6. I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi
          indicati nell'art. 70, comma  2.  L'ordine  del  giorno  e'
          stabilito  in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non   e'
          modificabile dall'organo convocato. 
              7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
          a maggioranza dei componenti in carica e i loro  poteri  di
          rappresentanza sono validamente  esercitati  con  la  firma
          congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
          conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
          o piu' commissari. 
              8. Il comitato di sorveglianza delibera  a  maggioranza
          dei componenti in carica; in caso  di  parita'  prevale  il
          voto del presidente. 
              9. Le azioni civili contro i commissari e i membri  del
          comitato    di    sorveglianza    per     atti     compiuti
          nell'espletamento  dell'incarico   sono   promosse   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia.». 
              - Il testo dell'art.  84  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  84  (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          liquidatori).  -  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la
          rappresentanza legale  della  banca,  esercitano  tutte  le
          azioni a essa spettanti e procedono alle  operazioni  della
          liquidazione.  I  commissari,  nell'esercizio  delle   loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              2. Il comitato di  sorveglianza  assiste  i  commissari
          nell'esercizio delle  loro  funzioni,  controlla  l'operato
          degli stessi e fornisce  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia  puo'  emanare  direttive  per  lo
          svolgimento della procedura e  puo'  stabilire  che  talune
          categorie di operazioni o di atti debbano  essere  da  essa
          autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
          il  comitato  di  sorveglianza.  I  membri   degli   organi
          liquidatori      sono      personalmente       responsabili
          dell'inosservanza delle  direttive  della  Banca  d'Italia;
          queste non sono opponibili ai  terzi  che  non  ne  abbiano
          avuto conoscenza. 
              4. I  commissari  devono  presentare  annualmente  alla
          Banca d'Italia una relazione sulla situazione  contabile  e
          patrimoniale   della   banca   e    sull'andamento    della
          liquidazione, accompagnata da un rapporto del  Comitato  di
          sorveglianza. La  Banca  d'Italia  stabilisce  modalita'  e
          termini    dell'informativa    periodica    ai    creditori
          sull'andamento della liquidazione. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
          di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
          organi  amministrativi  e  di  controllo  ed  il  direttore
          generale, dell'azione contro il soggetto  incaricato  della
          revisione  legale  dei  conti,  nonche'   dell'azione   del
          creditore sociale contro la societa' o l'ente che  esercita
          l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento,   spetta   ai
          commissari, sentito il  comitato  di  sorveglianza,  previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              6.  Ai  commissari  liquidatori  e   al   comitato   di
          sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
              7. I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia  e  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
          sorveglianza, possono farsi  coadiuvare  nello  svolgimento
          delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
          e  con  oneri  a  carico  della   liquidazione.   In   casi
          eccezionali,  i  commissari,  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
          compimento di singoli atti.».