Art. 40 
 
 
                          Modifiche al TUIF 
 
  1. All'articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2  le  parole:  «della  societa'  incaricata  della
revisione contabile» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti»; 
    b) al comma 4 le parole: «le societa' incaricate della  revisione
contabile» sono sostituite dalle  seguenti:  «i  soggetti  incaricati
della revisione legale dei conti»; 
    c)  al  comma  5  le  parole:  «alle  societa'  incaricate  della
revisione contabile» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  soggetti
incaricati della revisione legale dei conti». 
  2. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Revisione  legale).  -  1.  Alle  SIM,  alle  societa'  di
gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159,  comma
1. 
  2. Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale  o
la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono
con apposita relazione di revisione  a  rilasciare  un  giudizio  sul
rendiconto del fondo comune.». 
  3.  All'articolo  10,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  le  parole  «alla  societa'  incaricata  della
revisione contabile» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti». 
  4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «le societa' incaricate della revisione
contabile» sono sostituite dalle  seguenti:  «i  soggetti  incaricati
della revisione legale dei conti»; 
    b)  al  comma  5  le  parole:  «alle  societa'  incaricate  della
revisione contabile» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  soggetti
incaricati della revisione legale dei conti». 
  5. All'articolo 48, comma 5, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «della societa' incaricata  della  revisione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti». 
  6. All'articolo 61, comma 9, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite  dalle
seguenti: « e 158». 
  7. L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96 (Bilanci dell'emittente). -  1.  L'ultimo  bilancio  e  il
bilancio  consolidato  eventualmente  redatto   dall'emittente   sono
corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale
o una societa' di revisione legale iscritti nel registro  tenuto  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  esprimono   il   proprio
giudizio. L'offerta avente ad  oggetto  prodotti  finanziari  diversi
dagli strumenti finanziari comunitari non puo' essere  effettuata  se
il revisore legale o la societa' di revisione legale  hanno  espresso
un giudizio negativo ovvero si  sono  dichiarati  impossibilitati  ad
esprimere un giudizio.». 
  8. Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli emittenti sottopongono il  bilancio  d'esercizio  e  quello
consolidato,  eventualmente   approvati   o   redatti   nel   periodo
dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una societa'  di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.». 
  9. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole:  «dalle  societa'  di  revisione»
sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle societa'
di revisione legale». 
  10. Il  comma  2  dell'articolo  116  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad  eccezione  degli
articoli 157 e 158.». 
  11. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, le parole «e la societa' di revisione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
legale». 
  12. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di  cui  all'articolo
156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore  legale  o
dalla societa' di revisione legale»; 
    b) al comma 2, le parole:  «della  societa'  di  revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della  societa'  di
revisione legale». 
  13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI,  e'
sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti». 
  14. Il  comma  2  dell'articolo  155  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  informano
senza indugio la Consob e l'organo di controllo  dei  fatti  ritenuti
censurabili rilevati nello svolgimento  dell'attivita'  di  revisione
legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.». 
  15. Il  comma  4  dell'articolo  156  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  In  caso  di  giudizio  negativo   o   di   dichiarazione   di
impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami  di
informativa  relativi  a  dubbi   significativi   sulla   continuita'
aziendale il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione  legale
informano tempestivamente la Consob.». 
  16. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «dalla  societa'
incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti:
«dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; 
    b) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «alla  societa'  di
revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla
societa' di revisione legale»; 
    c) ai commi 2 e 3, le parole: «della societa' di revisione»  sono
sostituite dalle seguenti «del revisore legale o  della  societa'  di
revisione legale». 
  17. Il  comma  1  dell'articolo  159  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della  societa'
di revisione  legale,  la  societa'  che  deve  conferire  l'incarico
informa tempestivamente la  Consob,  esponendo  le  cause  che  hanno
determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.». 
  18. Il comma 4 dell'articolo 165-quater del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il bilancio della  societa'  estera  controllata,  allegato  al
bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e'  sottoposto
a revisione  da  parte  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
revisione  legale  incaricata  della  revisione  del  bilancio  della
societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui  ha
sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di  altro  idoneo
revisore  o  societa'  di  revisione,  assumendo  la  responsabilita'
dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non  avendone
l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei  conti  un
revisore legale o una societa' di  revisione  legale,  deve  comunque
conferire tale incarico  relativamente  al  bilancio  della  societa'
estera controllata.». 
  19. All'articolo 165-quater, comma 5, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole:  «dalla  societa'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal soggetto». 
  20. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Informazione societaria
e doveri dei  sindaci,  dei  revisori  legali  e  delle  societa'  di
revisione legale». 
  21. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3,
4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163,  164,
165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
          e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle  rispettive
          competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di  dati
          e notizie e la trasmissione di  atti  e  documenti  con  le
          modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della revisione legale dei conti. 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
          SICAV. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa'  di
          gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal
          sistema di amministrazione e  controllo  adottato,  assegna
          all'organo che svolge la funzione di controllo  i  relativi
          compiti e poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o
          delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia  e
          alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello  svolgimento
          dell'incarico, che possano costituire una grave  violazione
          delle  norme  disciplinanti  l'attivita'   delle   societa'
          sottoposte a revisione ovvero che possano  pregiudicare  la
          continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
          un  giudizio   con   rilievi   o   una   dichiarazione   di
          impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci  o  sui
          prospetti periodici degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai  soggetti
          incaricati della  revisione  legale  dei  conti  presso  le
          societa' che controllano le SIM, le  societa'  di  gestione
          del risparmio o le SICAV o che sono da  queste  controllate
          ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 
              5-bis. La Consob,  nell'ambito  delle  sue  competenze,
          puo' esercitare sui soggetti abilitati  i  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito  delle
          sue competenze, puo' esercitare sui  soggetti  abilitati  i
          poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c). 
              6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis  si  applicano  alle  banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento.». 
              - Il testo dell'art. 10,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato nelle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca  d'Italia
          e  la  CONSOB   possono,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze e in armonia con  le  disposizioni  comunitarie,
          effettuare  ispezioni   e   richiedere   l'esibizione   dei
          documenti e il compimento  degli  atti  ritenuti  necessari
          presso i soggetti abilitati. 
              1-bis. La Consob puo' richiedere al soggetto incaricato
          della revisione legale dei conti, di procedere a  verifiche
          ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata
          dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato. 
              2. Ciascuna autorita' comunica  le  ispezioni  disposte
          all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
          profili di propria competenza. 
              3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere  alle
          autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare
          accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e  di  banche
          stabilite sul territorio di detto Stato  ovvero  concordare
          altre modalita' per le verifiche. 
              4. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB,  possono
          ispezionare, anche tramite loro incaricati,  le  succursali
          di imprese di investimento,  di  banche  comunitarie  e  di
          societa' di gestione armonizzate dalle stesse  autorizzate,
          stabilite nel territorio della Repubblica. Se le  autorita'
          di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e
          la  CONSOB,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          procedono direttamente agli accertamenti ovvero  concordano
          altre modalita' per le verifiche. 
              5. La Banca d'Italia e la  CONSOB  possono  concordare,
          nell'ambito delle rispettive competenze, con  le  autorita'
          competenti  degli  Stati  extracomunitari   modalita'   per
          l'ispezione di succursali di imprese di investimento  e  di
          banche insediate nei rispettivi territori.». 
              - Il testo dell'art. 25-bis, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli  21  e  23  si
          applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
          finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 
              2. In relazione ai prodotti di cui al  comma  1  e  nel
          perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5,  comma  3,
          la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e  sulle  imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
          lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
          2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
          7, comma 1. 
              3. Il collegio sindacale, il consiglio di  sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di assicurazione informa senza indugio la CONSOB  di  tutti
          gli  atti  o  i  fatti,   di   cui   venga   a   conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una violazione delle norme di cui al presente  capo  ovvero
          delle disposizioni generali  o  particolari  emanate  dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti  delle  imprese  di  assicurazione  comunicano  senza
          indugio alla CONSOB gli atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2. 
              5. I commi 3 e 4  si  applicano  anche  all'organo  che
          svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
          revisione  legale  dei  conti  presso   le   societa'   che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente  le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione. Ciascuna autorita' puo'  chiedere  all'altra
          di   svolgere   accertamenti   su   aspetti   di    propria
          competenza.». 
              - Il testo dell'art. 48,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 48 (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1.
          Alle SICAV non si applica l'art. 2484, primo comma,  numeri
          4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si
          riduce al  di  sotto  della  misura  determinata  ai  sensi
          dell'art. 43, comma 1, lettera c), e permane  tale  per  un
          periodo di sessanta giorni, la  societa'  si  scioglie.  Il
          termine e' sospeso qualora sia iniziata  una  procedura  di
          fusione con altra SICAV. 
              2. Gli atti per i  quali  e'  prevista  la  pubblicita'
          dall'art. 2484, commi terzo e  quarto,  del  codice  civile
          devono essere  anche  pubblicati  sui  quotidiani  previsti
          dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel  termine
          di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle
          imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi,
          nel caso previsto dall'art. 2484, primo  comma,  n.  6  del
          codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei
          casi previsti dall'art. 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e
          7 del codice civile e dal comma 1  del  presente  articolo,
          dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di
          amministrazione ovvero dal momento  dell'iscrizione  presso
          il registro delle imprese del decreto  del  presidente  del
          tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione  e'
          trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine. 
              3.  La  nomina,  la  revoca  e  la   sostituzione   dei
          liquidatori   spetta   all'assemblea   straordinaria.    Si
          applicano l'art. 2487 del codice civile, ad  eccezione  del
          comma 1, lettera c), e l'art. 97 del testo unico bancario. 
              4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente  comunicati
          il piano di smobilizzo e quello di riparto.  I  liquidatori
          provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto
          delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
              5.  Il  bilancio  di  liquidazione  e'  sottoposto   al
          giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei
          conti. 
              6. La banca  depositaria  procede,  su  istruzione  dei
          liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista
          dal bilancio finale di liquidazione. 
              7. Per quanto non previsto dal presente  articolo  alla
          SICAV si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.». 
              - Il testo dell'art. 61,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e  gestione
          di  mercati  regolamentati  di  strumenti   finanziari   ha
          carattere di impresa  ed  e'  esercitata  da  societa'  per
          azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione). 
              2. La CONSOB determina con regolamento: 
                a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione; 
                b) le attivita' connesse e strumentali  a  quelle  di
          organizzazione e gestione dei mercati  che  possono  essere
          svolte dalle societa' di gestione. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  CONSOB,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita', professionalita' e indipendenza dei  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13,
          comma 2. In caso di inerzia  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla CONSOB. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  3  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 3. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  CONSOB,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale. 
              6. Gli acquisti e le cessioni di  partecipazioni  nelle
          societa'   di   gestione,   effettuati    direttamente    o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati dal  soggetto  acquirente
          entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente
          alla documentazione attestante il possesso da  parte  degli
          acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 
              6-bis. La Consob disciplina con regolamento: 
                a) contenuto, termini e  modalita'  di  comunicazione
          alla Consob da  parte  della  societa'  di  gestione  delle
          informazioni  relative   ai   partecipanti   al   capitale,
          individuando la soglia partecipativa rilevante a tale  fine
          e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
          al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6; 
                b) contenuto, termini e  modalita'  di  comunicazione
          alla Consob da  parte  della  societa'  di  gestione  delle
          informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo  nella  societa'  di
          gestione  e  ai  soggetti   che   dirigono   effettivamente
          l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e  di
          ogni successivo cambiamento; 
                c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
          parte  della  societa'  di  gestione   delle   informazioni
          relative ai partecipanti al capitale e di  ogni  successivo
          cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una
          partecipazione rilevante. 
              6-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  sono
          adottate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          di Stato e dalla Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,  nei
          casi di  societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati
          all'ingrosso di titoli obbligazionari privati  e  pubblici,
          diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
          di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,
          comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati  su
          titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              7.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  individuata  ai
          sensi del comma 6-bis. 
              8. In caso di inosservanza  del  divieto  previsto  dal
          comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
          essere  proposta  anche  dalla  CONSOB  entro  il   termine
          previsto dall'art. 14, comma 6. 
              8-bis. Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  da
          parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai
          cambiamenti negli assetti azionari quando tali  cambiamenti
          mettono a repentaglio  la  gestione  sana  e  prudente  del
          mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di  Stato  il
          provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso  di
          opposizione da parte dell'Autorita' competente,  i  diritti
          di voto  inerenti  alle  azioni  oggetto  di  cessione  non
          possono essere esercitati. 
              8-ter. I provvedimenti  di  cui  al  comma  8-bis  sono
          adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di
          gestione di mercati regolamentati  all'ingrosso  di  titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera b), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              9.  Alle  societa'  di   gestione   si   applicano   le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. 
              10. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche
          delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari  ai
          fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
          decreto.». 
              - Il testo dell'art. 80,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
          finanziari). - 1. L'attivita'  di  gestione  accentrata  di
          strumenti  finanziari  ha  carattere  di  impresa   ed   e'
          esercitata nella forma di societa' per azioni, anche  senza
          fine di lucro. 
              2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
          esclusivo  la  prestazione   del   servizio   di   gestione
          accentrata di strumenti  finanziari,  ivi  compresi  quelli
          dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.
          10 della legge 17  dicembre  1997,  n.  433.  Esse  possono
          svolgere attivita' connesse e strumentali. 
              3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
          con regolamento le risorse finanziarie  e  i  requisiti  di
          organizzazione della societa' e  le  attivita'  connesse  e
          strumentali. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo nella societa'. Si applica l'art. 13,
          commi 2 e 3. 
              5. Il regolamento previsto dal comma  4  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3. 
              6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
          determina i requisiti di onorabilita' dei  partecipanti  al
          capitale, individuando la soglia partecipativa a  tal  fine
          rilevante. 
              7.  Gli  acquisti  e  le  cessioni  di   partecipazioni
          rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati  direttamente  o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati  entro  ventiquattro  ore
          dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia  e
          alla societa' di gestione  unitamente  alla  documentazione
          attestante  il  possesso  da  parte  degli  acquirenti  dei
          requisiti determinati ai sensi del comma 6. 
              8.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  determinata  ai
          sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto,  si
          applica l'art. 14, commi 5 e 6. 
              9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la  societa'  all'esercizio  dell'attivita'   di   gestione
          accentrata di  strumenti  finanziari  quando  sussistono  i
          requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il  sistema  di
          gestione accentrata sia conforme  al  regolamento  previsto
          dall'art. 81, comma 1. 
              10. Alle societa' di gestione accentrata  si  applicano
          le disposizioni  della  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,
          sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.». 
              - Il testo dell'art. 97,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 97 (Obblighi  informativi).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto dal Titolo  III,  Capo  I,  agli  emittenti,  agli
          offerenti, ai revisori  contabili  e  ai  componenti  degli
          organi sociali degli emittenti e degli  offerenti,  nonche'
          agli intermediari incaricati del collocamento si applicano,
          in relazione all'offerta, l'art. 114, commi 5 e 6, e l'art.
          115 dalla data della comunicazione, prevista dall'art.  94,
          comma 1. 
              2. La CONSOB  individua  con  regolamento  quali  delle
          disposizioni richiamate  nel  comma  1  si  applicano,  nei
          medesimi periodi, agli altri  soggetti  indicati  nell'art.
          95, comma 2, nonche' ai soggetti  che  prestano  i  servizi
          indicati nell'art. 1, comma 6, lettera e). 
              3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e
          quello consolidato, eventualmente approvati o  redatti  nel
          periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore  legale  o
          di una societa' di revisione legale iscritti  nell'apposito
          registro. 
              4. Qualora  sussista  fondato  sospetto  di  violazione
          delle disposizioni contenute  nel  presente  Capo  o  delle
          relative norme di attuazione,  la  CONSOB,  allo  scopo  di
          acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere,  entro  un
          anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
          di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti
          agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di
          cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini.  Il
          potere  di  richiesta  puo'  essere  esercitato  anche  nei
          confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto  che
          svolgano, o  abbiano  svolto,  un'offerta  al  pubblico  in
          violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.». 
              - Il testo dell'art. 115, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La  CONSOB,
          al fine di vigilare sulla  correttezza  delle  informazioni
          fornite al pubblico puo', anche in via generale: 
                a) richiedere agli emittenti quotati, agli  emittenti
          quotati aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  ai
          soggetti che li controllano e alle  societa'  dagli  stessi
          controllate,  la  comunicazione  di  notizie  e  documenti,
          fissandone le relative modalita'; 
                b)  assumere  notizie,   anche   mediante   la   loro
          audizione,  dai  componenti  degli  organi   sociali,   dai
          direttori generali, dai dirigenti preposti  alla  redazione
          dei documenti contabili societari e dagli altri  dirigenti,
          dai revisori legali e dalle societa' di  revisione  legale,
          dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a); 
                c) eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati
          nelle lettere a) e b), al fine di controllare  i  documenti
          aziendali e di acquisirne copia; 
                c-bis)  esercitare  gli  ulteriori  poteri   previsti
          dall'art. 187-octies. 
              2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)  possono
          essere esercitati nei confronti dei soggetti che  detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120  o  che
          partecipano a un patto previsto dall'art. 122. 
              3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle  societa'  o
          agli enti che partecipano direttamente o  indirettamente  a
          societa' con azioni quotate  l'indicazione  nominativa,  in
          base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di  societa'
          fiduciarie, dei fiducianti.». 
              - Il testo dell'art. 116, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  116  (Strumenti  finanziari   diffusi   tra   il
          pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
          e  115  si  applicano  anche   agli   emittenti   strumenti
          finanziari  che,   ancorche'   non   quotati   in   mercati
          regolamentati italiani, siano diffusi tra  il  pubblico  in
          misura rilevante. La CONSOB stabilisce  con  regolamento  i
          criteri per  l'individuazione  di  tali  emittenti  e  puo'
          dispensare, in tutto  o  in  parte,  dall'osservanza  degli
          obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
          finanziari quotati in mercati regolamentati di altri  Paesi
          dell'Unione europea o in mercati di Paesi  extracomunitari,
          in considerazione degli obblighi  informativi  a  cui  sono
          tenuti in forza della quotazione. 
              2. Agli emittenti indicati al comma 1 si  applicano  le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158. 
              2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del  comma  7,  e
          115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari
          ammessi alle  negoziazioni  nei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione che presentano  le  caratteristiche  stabilite
          dalla  Consob  con   regolamento   e   a   condizione   che
          l'ammissione   sia   stata    richiesta    o    autorizzata
          dall'emittente.». 
              - Il testo dell'art. 150, del  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  come  modificato,  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  150  (Informazione).  -  1.  Gli  amministratori
          riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite
          dallo statuto e con  periodicita'  almeno  trimestrale,  al
          collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni
          di maggior rilievo economico, finanziario  e  patrimoniale,
          effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate;  in
          particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali  essi
          abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,  o  che
          siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita'  di
          direzione e coordinamento. 
              2.  L'obbligo  previsto   dal   comma   precedente   e'
          adempiuto,  nel  sistema  dualistico,  dal   consiglio   di
          gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e,  in
          quello monistico, dagli organi delegati nei  confronti  del
          comitato per il controllo sulla gestione. 
              3. Il collegio sindacale e  il  revisore  legale  o  la
          societa' di revisione legale si scambiano tempestivamente i
          dati e le informazioni  rilevanti  per  l'espletamento  dei
          rispettivi compiti. 
              4.  Coloro  che  sono  preposti  al  controllo  interno
          riferiscono  anche  al  collegio   sindacale   di   propria
          iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci. 
              5.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  3  e  4  si
          applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato
          per il controllo sulla gestione.». 
              - Il testo dell'art. 154-ter, del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  154-ter  (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermi
          restando i termini di cui agli  articoli  2429  del  codice
          civile   entro    centoventi    giorni    dalla    chiusura
          dell'esercizio gli emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio  e
          pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il
          bilancio  di  esercizio,  il  bilancio   consolidato,   ove
          redatto, la relazione sulla gestione  e  l'attestazione  di
          cui all'art. 154-bis, comma 5. Le  relazioni  di  revisione
          redatte dal revisore legale o dalla societa'  di  revisione
          legale sono pubblicate integralmente insieme alla relazione
          finanziaria annuale. 
              2. Entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo
          semestre  dell'esercizio,  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia  come  Stato  membro  d'origine   pubblicano   una
          relazione finanziaria semestrale comprendente  il  bilancio
          semestrale  abbreviato,  la  relazione   intermedia   sulla
          gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma
          5. La relazione  sul  bilancio  semestrale  abbreviato  del
          revisore legale o della societa' di revisione  legale,  ove
          redatta, e'  pubblicata  integralmente  entro  il  medesimo
          termine. 
              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
              5. Gli emittenti azioni quotate  aventi  l'Italia  come
          Stato membro  d'origine  pubblicano,  entro  quarantacinque
          giorni dalla chiusura del primo e del  terzo  trimestre  di
          esercizio,  un  resoconto  intermedio   di   gestione   che
          fornisce: 
                a)  una   descrizione   generale   della   situazione
          patrimoniale e dell'andamento  economico  dell'emittente  e
          delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; 
                b) un'illustrazione degli eventi  rilevanti  e  delle
          operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento
          e  la  loro   incidenza   sulla   situazione   patrimoniale
          dell'emittente e delle sue imprese controllate. 
              6.  La   Consob,   in   conformita'   alla   disciplina
          comunitaria, stabilisce con regolamento: 
                a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui
          ai commi 1, 2 e 5; 
                b) i casi di esenzione dall'obbligo di  pubblicazione
          della relazione finanziaria semestrale; 
                c) il contenuto delle informazioni  sulle  operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
                d) le modalita' di applicazione del presente articolo
          per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
              7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'art.  157,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.». 
              - Il testo dell'art. 155, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 155 (Attivita'  di  revisione  contabile).  -  1.
          (Abrogato). 
              2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
          informano senza indugio la Consob e l'organo  di  controllo
          dei fatti ritenuti censurabili rilevati  nello  svolgimento
          dell'attivita' di revisione legale sul bilancio d'esercizio
          e consolidato. 
              3. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 156, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 156 (Relazioni di revisione). - 1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. In caso di giudizio negativo o di  dichiarazione  di
          impossibilita' di esprimere un giudizio o  in  presenza  di
          richiami di  informativa  relativi  a  dubbi  significativi
          sulla  continuita'  aziendale  il  revisore  legale  o   la
          societa' di revisione legale informano  tempestivamente  la
          Consob. 
              4-bis. (Abrogato). 
              5. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 158, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 158 (Proposte di aumento di capitale, di fusione,
          di scissione e di distribuzione di acconti sui  dividendi).
          - 1. In caso  di  aumento  di  capitale  con  esclusione  o
          limitazione  del  diritto  di  opzione,  il  parere   sulla
          congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle   azioni   e'
          rilasciato dal soggetto incaricato della  revisione  legale
          dei conti. Le proposte di aumento del capitale sociale sono
          comunicate al revisore legale o alla societa' di  revisione
          legale,  unitamente  alla  relazione   illustrativa   degli
          amministratori prevista dall'art. 2441,  sesto  comma,  del
          codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello
          fissato per l'assemblea che deve  esaminarle.  Il  revisore
          legale o la societa' di revisione legale esprime il proprio
          parere entro trenta giorni. 
              2. La relazione degli amministratori e  il  parere  del
          revisore legale o della societa' di revisione legale devono
          restare depositati nella  sede  della  societa'  durante  i
          quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'  questa
          abbia deliberato. Tali  documenti  devono  essere  allegati
          agli  altri  documenti  richiesti  per  l'iscrizione  della
          deliberazione nel registro delle imprese. 
              3. La disposizione  del  comma  precedente  si  applica
          anche alla relazione del revisore legale o  della  societa'
          di revisione  legale  prevista  dall'art.  2441,  comma  4,
          seconda parte, del codice civile. 
              4. 
              5.». 
              - Il testo dell'art. 159  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 159 (Conferimento e revoca dell'incarico).  -  1.
          in caso di mancata  nomina  del  revisore  legale  o  della
          societa'  di  revisione  legale,  la  societa'   che   deve
          conferire l'incarico  informa  tempestivamente  la  Consob,
          esponendo  le  cause  che  hanno  determinato  il   ritardo
          nell'affidamento dell'incarico. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8. (Abrogato).». 
              -  Il   testo   dell'art.   165-quater,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  165-quater  (Obblighi  delle  societa'  italiane
          controllanti). - 1. Le societa' italiane con azioni quotate
          in  mercati  regolamentati,  di  cui  all'art.  119,  e  le
          societa' italiane emittenti  strumenti  finanziari  diffusi
          fra il pubblico in misura  rilevante,  ai  sensi  dell'art.
          116, le quali controllano societa' aventi  sede  legale  in
          uno degli Stati determinati con i decreti di  cui  all'art.
          165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio
          o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo,
          il bilancio  della  societa'  estera  controllata,  redatto
          secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle
          societa'  italiane   o   secondo   i   principi   contabili
          internazionalmente riconosciuti. 
              2.  Il  bilancio  della  societa'  estera  controllata,
          allegato al bilancio della societa' italiana ai  sensi  del
          comma 1, e' sottoscritto dagli organi  di  amministrazione,
          dal  direttore  generale  e  dal  dirigente  preposto  alla
          redazione   dei   documenti    contabili    societari    di
          quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza
          della  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato  economico  dell'esercizio.  Al
          bilancio della societa' italiana e'  altresi'  allegato  il
          parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul
          bilancio della societa' estera controllata. 
              3. Il bilancio della societa' italiana controllante  e'
          corredato  da  una  relazione  degli   amministratori   sui
          rapporti  intercorrenti  fra  la  societa'  italiana  e  la
          societa' estera controllata, con particolare riguardo  alle
          reciproche  situazioni  debitorie  e  creditorie,  e  sulle
          operazioni compiute tra loro nel corso  dell'esercizio  cui
          il  bilancio  si  riferisce,  compresa  la  prestazione  di
          garanzie per gli strumenti finanziari emessi  in  Italia  o
          all'estero dai predetti soggetti. La relazione e'  altresi'
          sottoscritta  dal  direttore  generale  e   dal   dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari.
          E' allegato ad  essa  il  parere  espresso  dall'organo  di
          controllo. 
              4.  Il  bilancio  della  societa'  estera  controllata,
          allegato al bilancio della societa' italiana ai  sensi  del
          comma 1, sottoposto  a  revisione  da  parte  del  revisore
          legale o della  societa'  di  revisione  legale  incaricata
          della revisione del bilancio della societa'  italiana;  ove
          tale soggetto non operi nello  Stato  in  cui  ha  sede  la
          societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo
          revisore   o   societa'   di   revisione,   assumendo    la
          responsabilita'  dell'operato  di  quest'ultimo.   Ove   la
          societa'  italiana,  non  avendone  l'obbligo,  non   abbia
          incaricato della revisione legale  dei  conti  un  revisore
          legale o una societa' di revisione  legale,  deve  comunque
          conferire tale incarico  relativamente  al  bilancio  della
          societa' estera controllata. 
              5.  Il  bilancio  della  societa'  estera  controllata,
          sottoscritto ai sensi del comma  2,  con  la  relazione,  i
          pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto
          responsabile della revisione ai sensi  del  comma  4,  sono
          trasmessi alla CONSOB.». 
              - Il testo dell'art. 193, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato nel presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  193  (Informazione  societaria  e   doveri   dei
          sindaci, dei revisori legali e delle societa' di  revisione
          legale).  -  1.  Nei  confronti   di   societa',   enti   o
          associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni  previste
          dagli articoli 114,  114-bis,  115,  154-bis  e  154-ter  o
          soggetti  agli  obblighi  di  cui   all'art.   115-bis   e'
          applicabile  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza  delle
          disposizioni  degli  articoli  medesimi  o  delle  relative
          disposizioni applicative. Se le comunicazioni  sono  dovute
          da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
          applica nei confronti di quest'ultima. 
              1-bis.  Alla  stessa  sanzione  di  cui  al   comma   1
          soggiacciono  coloro  i  quali   esercitano   funzioni   di
          amministrazione, di direzione  e  di  controllo  presso  le
          societa' e gli enti  che  svolgono  le  attivita'  indicate
          all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e  i
          soggetti indicati  nell'art.  114,  comma  7,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni  ivi  previste  nonche'  di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 
              1-ter.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle  di
          attuazione  emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti   della
          persona fisica che svolge le attivita' indicate  nel  comma
          1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione  prevista
          dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
          che svolge l'attivita' di giornalista. 
              1-quater. La stessa sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni  di
          attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
          comma 5, lettere  b)  e  c),  nei  confronti  dei  soggetti
          autorizzati dalla  Consob  all'esercizio  del  servizio  di
          diffusione   e    di    stoccaggio    delle    informazioni
          regolamentate. 
              2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste  rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi  1,
          2 e 5, nonche' la violazione  dei  divieti  previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro venticinquemila a euro  duemilionicinquecentomila.  Il
          ritardo nelle comunicazioni previste dall'art.  120,  commi
          2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila  a
          euro cinquecentomila. 
              3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: 
                a)  ai  componenti  del   collegio   sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei doveri previsti dall'art.  149,  commi
          1, 4-bis,  primo  periodo,  e  4-ter,  ovvero  omettono  le
          comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3; 
                b) (abrogata). 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'art. 148-bis, comma 2,  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico.». 
              - Il testo dell'art. 12,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La Banca d'Italia
          impartisce  alla  societa'  posta  al  vertice  del  gruppo
          individuato ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera  b),
          disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati
          ai sensi  del  medesimo  articolo,  aventi  ad  oggetto  le
          materie dell'art. 6, commi 1, lettera a),  1-bis  e  2-bis,
          lettere a), b), c) e g).  Ove  lo  richiedano  esigenze  di
          stabilita', la Banca d'Italia  puo'  emanare  nelle  stesse
          materie disposizioni di carattere particolare. 
              1-bis. In armonia con  la  disciplina  comunitaria,  la
          Banca  d'Italia   individua   le   ipotesi   di   esenzione
          dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi  del
          comma 1. 
              2.    La    societa'     capogruppo,     nell'esercizio
          dell'attivita'  di   direzione   e   coordinamento,   emana
          disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
          ai  sensi  dell'art.  11,  comma   1,   lettera   b),   per
          l'esecuzione  delle  istruzioni   impartite   dalla   Banca
          d'Italia. Gli  organi  amministrativi  delle  societa'  del
          gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e  informazione  per
          l'emanazione   delle   disposizioni   e    la    necessaria
          collaborazione per il rispetto delle norme sulla  vigilanza
          consolidata. 
              3. La Banca d'Italia  e  la  Consob  possono  chiedere,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   ai   soggetti
          individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),  al
          soggetto  che  controlla  la  societa'  capogruppo  di  cui
          all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di  gestione
          del risparmio,  nonche'  a  quelli  che  sono  controllati,
          direttamente o indirettamente,  ovvero  partecipati  almeno
          per il venti per cento da uno dei soggetti  individuati  ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),  la  trasmissione,
          anche periodica, di dati e informazioni. 
              3-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, nei confronti  di  tutti  i
          soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi  dell'art.
          11, comma 1, lettera b). 
              4. (Abrogato). 
              5. La Banca d'Italia e la Consob  possono,  nell'ambito
          delle rispettive competenze: 
                a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati
          ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b); 
                b) al fine esclusivo di  verificare  l'esattezza  dei
          dati e delle  informazioni  forniti,  effettuare  ispezioni
          presso   i    soggetti    controllati,    direttamente    o
          indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti  per
          cento da uno dei soggetti individuati  ai  sensi  dell'art.
          11, comma 1, lettera b). 
              5-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata,   la   Banca   d'Italia   puo'   adottare    i
          provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei  confronti
          dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).».