Art. 41 Modifiche al Codice delle assicurazioni private 1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti». 2. All'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad una societa' di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori e' un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»; c) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»; e) il comma 5 e' abrogato. 3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti e' conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della societa' di revisione legale non e' presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, e' corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la societa' di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non puo' essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' individuate dall'ISVAP con regolamento. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, secondo le modalita' fissate dall'ISVAP.». 4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o alla societa' di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita' alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la societa' di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.». 5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dalla societa' di revisione» sono soppresse; b) al comma 1, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»; c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»; d) al comma 3, le parole: «alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla societa' di revisione legale»; e) al comma 3, le parole: «la societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la societa' di revisione legale». 6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.». 7. Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis». 8. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»; b) il comma 4 e' abrogato. 9. All'articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale». 10. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale». 11. All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale». 12. All'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo e' sostituito dal seguente: «4»; b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».
Note all'art. 41: - Per l'art. 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore). - 1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, o dell'attuario nominato ai sensi dell'art. 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' del revisore legale o della societa' di revisione legale, ne informa la CONSOB. 2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'art. 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dall'art. 103, comma 3, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'art. 103, comma 3, ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'art. 103, comma 1, puo' disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. 3. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, al revisore legale o alla societa' di revisione legale e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la societa' di revisione legale provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio. 4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari. 5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e da' comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1. 6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.». - Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 72. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Isvap adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.». - Il testo dell'art. 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 310 (Condizioni di esercizio). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, commi 1 e 5-bis 191,196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.». - Il testo dell'art. 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 321 (Doveri degli organi di controllo). - 1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1 e 3. 3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati. 4. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 322 (Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale). - 1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. 2. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale che sono incaricate dalle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2, 4 e 5. 3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.». - Il testo dell'art. 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 323 (Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato). - 1. All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'art. 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore. 2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 31 o dall'art. 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. 3. L'ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.».