Art. 41 
 
 
           Modifiche al Codice delle assicurazioni private 
 
  1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Revisione
legale dei conti». 
  2. All'articolo 102 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale del
bilancio»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  e  delle  sedi
secondarie  nel   territorio   della   Repubblica   di   imprese   di
assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e'
corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa'  di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.  Se  l'incarico  di
revisione legale e' conferito ad una societa'  di  revisione  legale,
almeno uno dei suoi amministratori e' un attuario iscritto  nell'albo
professionale  di  cui  alla  legge  9  febbraio  1942,  n.  194.  Se
l'incarico di revisione legale e' conferito ad un revisore legale, si
applica l'articolo 103.»; 
    c) al comma 2, le parole: «della  societa'  di  revisione,  dalla
quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del
testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite  dalle
seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Alle imprese di cui al comma 1  si  applicano  le  disposizioni
sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del  capo  II
del titolo III del testo unico dell'intermediazione  finanziaria,  ad
eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2,  e
159, comma 1.»; 
    e) il comma 5 e' abrogato. 
  3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o  dalla  societa'
di revisione legale). - 1. Se  l'incarico  di  revisione  legale  dei
conti e' conferito a un revisore legale o se tra  gli  amministratori
della societa' di  revisione  legale  non  e'  presente  un  attuario
iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9  febbraio  1942,
n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1,  e'  corredata
dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale  o  dalla
societa' di revisione legale. 
  2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove  esercizi  e  non
puo' essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure  per  conto  di
una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno
tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della
scadenza del periodo, il revisore legale o la societa'  di  revisione
legale revoca l'incarico all'attuario, ne da'  immediata  e  motivata
comunicazione all'ISVAP.  La  revoca  dell'incarico  ha  effetto  nel
momento in cui diviene  efficace  il  conferimento  dell'incarico  ad
altro attuario. 
  3. L'incarico non puo' essere  conferito  a  un  attuario  che  non
rispetti le condizioni di  indipendenza  individuate  dall'ISVAP  con
regolamento  o  che  si  trovi,   nei   confronti   dell'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario  che
presso l'impresa di assicurazione esercita le  funzioni  di  attuario
incaricato  per   i   rami   vita   o   per   l'assicurazione   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, in una  delle  situazioni  di  incompatibilita'
individuate dall'ISVAP con regolamento. 
  4.  L'attuario  e  il   legale   rappresentante   dell'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione presso cui  lo  stesso  svolge  il
proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro  quindici  giorni  dal
conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto
delle  condizioni  di  indipendenza  e  l'assenza  delle   cause   di
incompatibilita' di cui al comma  3,  secondo  le  modalita'  fissate
dall'ISVAP.». 
  4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione  contabile).  -  1.  L'ISVAP
puo' far svolgere al revisore legale o  alla  societa'  di  revisione
legale una  verifica,  previo  accertamento  dell'esatta  rilevazione
nelle scritture contabili dei  fatti  di  gestione,  in  ordine  alla
conformita' alle  scritture  contabili  delle  situazioni  periodiche
concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico  dell'impresa.
Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o  la  societa'
di revisione legale si  avvalgono  dell'attuario.  Le  spese  sono  a
carico dell'impresa.». 
  5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «dalla  societa'  di  revisione»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, le parole:  «della  societa'  di  revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della  societa'  di
revisione legale»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono  inserite  le
seguenti: «, la perdita di una condizione  di  indipendenza  prevista
dall'articolo 103, comma 3,»; 
    d) al comma 3, le  parole:  «alla  societa'  di  revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «al revisore legale  o  alla  societa'  di
revisione legale»; 
    e) al comma  3,  le  parole:  «la  societa'  di  revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «il  revisore  legale  o  la  societa'  di
revisione legale». 
  6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  «della  societa'  di  revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato  della  revisione
legale dei conti»; 
    b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano
tempestivamente all'Isvap: 
    a) la nomina e la mancata nomina del  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno  determinato
il ritardo nel conferimento dell'incarico; 
    b) le dimissioni del soggetto incaricato della  revisione  legale
dei conti; 
    c) la risoluzione consensuale del mandato; 
    d)  la  revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti,
fornendo adeguate spiegazioni in  ordine  alle  ragioni  che  l'hanno
determinata. 
  5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e  termini  per  l'invio  delle
comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata  nomina  del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP  adotta
i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori  previsti  dal
codice.». 
  7. Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209,  le  parole:  «190,  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «190, commi 1 e 5-bis». 
  8. All'articolo 321 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Consob dei provvedimenti  sanzionatori  adottati  nei  confronti  dei
revisori legali e delle societa' di revisione  legale.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  la  Consob  informano  l'ISVAP  dei
provvedimenti adottati.»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  9. All'articolo 322 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Doveri  del  revisore
legale e della societa' di revisione legale». 
  10. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della  societa'  di
revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore  legale  e  i
legali rappresentanti della societa' di revisione legale». 
  11. All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della societa' di
revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei
legali rappresentanti della societa' di revisione legale». 
  12. All'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo e' sostituito dal
seguente: «4»; 
    b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
«All'attuario incaricato dal revisore  legale  o  dalla  societa'  di
revisione legale di un'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
che  viola  l'articolo  103,  comma  3,  si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro centomila a  euro  cinquecentomila.
Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione
del revisore.». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per l'art. 102, del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, vedi note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  105  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore).
          - 1. Qualora  l'ISVAP  accerti  l'inosservanza  dei  doveri
          relativi allo svolgimento  dell'incarico  dell'attuario  di
          cui all'art. 102, comma  1,  o  dell'attuario  nominato  ai
          sensi dell'art. 103, comma 1,  ovvero  acquisisca  elementi
          utili ai fini della vigilanza sull'attivita'  del  revisore
          legale o della societa' di revisione legale, ne informa  la
          CONSOB. 
              2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti  di
          cui  all'art.  102,  comma   1,   la   sussistenza   o   la
          sopravvenienza di una causa  di  incompatibilita'  prevista
          dall'art. 103, comma 3, la perdita  di  una  condizione  di
          indipendenza prevista dall'art. 103, comma 3, ovvero  gravi
          irregolarita'  nello  svolgimento  dell'incarico  da  parte
          dell'attuario di cui all'art. 103, comma 1,  puo'  disporre
          la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. 
              3.   Il   provvedimento   di   revoca   e'   comunicato
          all'attuario,  al  revisore  legale  o  alla  societa'   di
          revisione  legale  e  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione. In  tal  caso  il  revisore  legale  o  la
          societa'  di  revisione   legale   provvede   a   conferire
          l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque
          in  tempo  utile  per   l'effettuazione   delle   verifiche
          necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio. 
              4.  In  caso  di  inadempienza  l'ISVAP   provvede   al
          conferimento dell'incarico ad altro attuario,  determinando
          il relativo compenso secondo le tariffe  dell'Ordine  degli
          attuari. 
              5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti  assunti
          nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e
          da'   comunicazione   all'Ordine    degli    attuari    dei
          provvedimenti assunti nei confronti degli  attuari  di  cui
          agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1. 
              6.  L'Ordine  degli  attuari  comunica  all'ISVAP   gli
          eventuali  provvedimenti  adottati  nei   confronti   degli
          attuari di cui agli articoli 102, comma  1,  e  103,  comma
          1.». 
              - Il testo dell'art.  190  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP  puo'
          chiedere  ai  soggetti  vigilati  la  comunicazione,  anche
          periodica, di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e
          documenti con i termini e le modalita'  da  esso  stabilite
          con regolamento. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della  revisione  legale  dei  conti   delle   imprese   di
          assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore,
          dell'attuario incaricato  nei  rami  vita  e  dell'attuario
          incaricato   per   l'assicurazione    obbligatoria    della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento,
          le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte  dei
          medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi  3
          e 4. 
              3. L'organo che svolge  la  funzione  di  controllo  in
          un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  informa
          senza indugio l'ISVAP di tutti gli  atti  o  i  fatti,  che
          possano   costituire   un'irregolarita'   nella    gestione
          dell'impresa  ovvero  una  violazione   delle   norme   che
          disciplinano l'attivita' assicurativa o  riassicurativa.  A
          tali fini lo statuto  dell'impresa,  indipendentemente  dal
          sistema di amministrazione e  controllo  adottato,  assegna
          all'organo che svolge la funzione di controllo  i  relativi
          compiti e poteri. Il  medesimo  organo  fornisce  all'ISVAP
          ogni altro dato o documento richiesto. 
              4. I soggetti  di  cui  al  comma  2  comunicano  senza
          indugio all'ISVAP  gli  atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'  delle
          societa'  sottoposte  a  revisione   ovvero   che   possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni
          altro dato o documento richiesto. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo,  e
          4 si applicano anche ai soggetti che esercitano  i  compiti
          ivi previsti presso le societa' che controllano le  imprese
          di assicurazione o di riassicurazione o che sono da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 72. 
              5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
          comunicano tempestivamente all'Isvap: 
                a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina  del  soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti,  esponendo  le
          cause che hanno determinato  il  ritardo  nel  conferimento
          dell'incarico; 
                b)  le  dimissioni  del  soggetto  incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
                c) la risoluzione consensuale del mandato; 
                d) la revoca dell'incarico di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              5-ter.  L'Isvap  stabilisce  modalita'  e  termini  per
          l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso
          di mancata nomina del soggetto incaricato  della  revisione
          legale dei conti, l'Isvap adotta i provvedimenti cautelari,
          autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.». 
              - Il testo dell'art.  310  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   310   (Condizioni   di   esercizio).    -    1.
          L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli  30,
          31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3  e  4,  36,  37,
          37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56,
          57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies,  67,  87,  119,
          comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, commi 1 e 5-bis
          191,196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348  e
          349, comma 1, o  delle  relative  norme  di  attuazione  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila ad euro cinquantamila. 
              2.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e  101
          o delle relative norme  di  attuazione  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad  euro
          ventimila.». 
              - Il testo dell'art.  321  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 321 (Doveri degli organi di controllo). -  1.  Ai
          componenti degli  organi  di  controllo  di  un'impresa  di
          assicurazione  o  di  riassicurazione   che   omettono   le
          comunicazioni previste dall'art.  190,  commi  1  e  3,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila ad euro cinquantamila. 
              2. La medesima sanzione si applica  ai  componenti  dei
          corrispondenti  organi  delle  societa'   che   controllano
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono
          da queste controllate i  quali  omettono  le  comunicazioni
          previste dall'art. 190, commi 1 e 3. 
              3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati
          nei confronti dei  revisori  legali  e  delle  societa'  di
          revisione  legale.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e la Consob  informano  l'ISVAP  dei  provvedimenti
          adottati. 
              4. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art.  322  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 322 (Doveri del revisore legale e della  societa'
          di revisione legale). - 1. Il revisore legale  e  i  legali
          rappresentanti  della  societa'  di  revisione  legale   di
          un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione   che
          omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi  1,
          2 e 4,  sono  segnalati  dall'ISVAP  alla  CONSOB  ai  fini
          dell'adozione dei provvedimenti di  cui  all'art.  163  del
          testo unico dell'intermediazione finanziaria. 
              2. La medesima segnalazione e' disposta  nei  confronti
          del revisore  legale  e  dei  legali  rappresentanti  della
          societa' di revisione  legale  che  sono  incaricate  dalle
          societa' che controllano un'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione o che sono da queste  controllate  i  quali
          omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi  1,
          2, 4 e 5. 
              3.  La  CONSOB  informa   l'ISVAP   dei   provvedimenti
          adottati.». 
              - Il testo dell'art.  323  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   323   (Doveri    dell'attuario    revisore    e
          dell'attuario incaricato).  -  1.  All'attuario  incaricato
          dalla societa' di revisione di un'impresa di  assicurazione
          o di riassicurazione che omette le  comunicazioni  previste
          dall'art. 190, commi 1,  2  e  4  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  ad   euro
          cinquantamila. All'attuario incaricato dal revisore  legale
          o dalla societa'  di  revisione  legale  di  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione che  viola  l'art.  103,
          comma 3, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro centomila a  euro  cinquecentomila.  Si  applicano,
          altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del
          revisore. 
              2.   All'attuario   incaricato   da    un'impresa    di
          assicurazione  che   omette   le   comunicazioni   previste
          dall'art.  31  o  dall'art.  34  si  applica  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. 
              3.  L'ordine  degli   attuari   informa   l'ISVAP   dei
          provvedimenti adottati a seguito della comunicazione  della
          sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1  e  2  che  presentino
          particolare  gravita'  l'ISVAP  puo'  disporre  la   revoca
          dell'incarico.».