Art. 42 
 
 
                              Personale 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace e  corretto  svolgimento  delle
funzioni attribuite al Ministero dell'economia e  delle  finanze  dal
presente decreto, in sede  di  prima  applicazione  dello  stesso  il
predetto Ministero, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite  di
spesa  di  300.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2010,  puo'
conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale  non  generale
in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma  6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,e   successive
modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti  dalla
legislazione vigente. I predetti incarichi sono  conferiti  su  posti
individuati nell'ambito della dotazione organica  del  Ministero  con
decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,  lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4  e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  la
Commissione centrale  per  i  revisori  contabili,  che  ha  funzioni
consultive.  Ad  essa  sono  trasferite  le  risorse  finanziarie   e
strumentali della Commissione prevista dall'articolo  1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1998,  n.  99,  che  e'
contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche'  la
composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
 
          Note all'art. 42: 
              - L'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
          n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006,
          n. 230,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          28 novembre 2006, n. 277, S.O., cosi' recita: 
              «14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
          accertamento  e  riscossione  dei  tributi  erariali   sono
          impegnati ad  orientare  le  attivita'  operative  per  una
          significativa riduzione della base imponibile evasa  ed  al
          contrasto dell'impiego del lavoro non regolare,  del  gioco
          illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari  e  con
          Paesi esterni al mercato comune europeo.  Una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare non superiore a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e' destinata ad un apposito fondo destinato  a  finanziare,
          nei   confronti    del    personale    dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, per  meta'  delle  risorse,  nonche'
          delle amministrazioni statali, per la restante meta'  delle
          risorse,  la  concessione  di   incentivi   all'esodo,   la
          concessione  di  incentivi  alla  mobilita'   territoriale,
          l'erogazione  di  indennita'  di  trasferta,  nonche'   uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le  modalita'  di  attuazione  del  presente   comma   sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa.». 
              - L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  maggio
          2001, n. 106, S.O., cosi' recita: 
              «6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.». 
              - L'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) - d) (omissis); 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - L'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1999, n. 203, S.O., cosi' recita: 
              «4.  All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». 
              - L'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          6 marzo 1998, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
          aprile 1998, n. 88, cosi' recita: 
              «Art.  1   (Commissione   centrale   per   i   revisori
          contabili). - 1. Presso il Ministero di grazia e  giustizia
          e'  istituita  la  commissione  centrale  per  i   revisori
          contabili. 
              2.  La  commissione  svolge  attivita'  consultiva   in
          materia di: 
                a) tenuta del registro del tirocinio di cui  all'art.
          5; 
                b) tenuta del registro dei revisori contabili; 
                c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero di
          grazia e giustizia.».