Art. 43 
 
 
           Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino  alla  data
di entrata in vigore dei regolamenti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: 
    a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
    b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1998,  n.
99; 
    d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; 
    e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; 
    f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000,  n.
233; 
    g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; 
    h)  l'articolo  52,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
    i) l'articolo 161 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58; 
    j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e
c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58; 
    l) articolo 2409-quinquies del codice civile. 
  2. Le disposizioni  emanate  dalla  Consob  ai  sensi  delle  norme
abrogate o sostituite  dal  presente  decreto  continuano  ad  essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente  decreto
nelle corrispondenti materie.  In  particolare,  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  all'articolo  16,  il
conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle  societa'
controllate da  societa'  con  azioni  quotate,  delle  societa'  che
controllano societa' con azioni quotate e delle  societa'  sottoposte
con  queste  ultime  a  comune   controllo,   continuano   a   essere
disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1  e  2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  dalle  relative
disposizioni attuative emanate dalla Consob. 
  3. I principi di revisione che alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162,  comma
2, lettera a), del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
continuano ad essere applicati fino alla data di  entrata  in  vigore
dei principi di revisione  emanati  ai  sensi  dell'articolo  11  del
presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione  di  cui
all'articolo 12, comma 1, i principi di  revisione  sono  emanati  ai
sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
  4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, per revisore  legale  si
intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori  contabili  ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per  societa'
di revisione legale  la  societa'  di  revisione  iscritta  nell'Albo
speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo  161  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
  5. Fino all'emanazione dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  i
revisori legali e le societa' di revisione diverse da quelle iscritte
nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, non possono effettuare la  revisione  legale  dei  conti
degli enti di interesse pubblico. 
  6. In deroga al comma  5,  gli  incarichi  che  «nell'esercizio  in
corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto  risultano
gia' conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del  codice  civile
proseguono  fino  alla  prima   scadenza   del   mandato   successiva
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 
  7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  1,  la
Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 22,  comma
1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo  2
le persone fisiche e le societa'  che,  al  momento  dell'entrata  in
vigore del Registro di  cui  al  Capo  III,  sono  gia'  iscritti  al
Registro dei revisori contabili di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  88,  e  all'Albo  speciale  delle
societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
  9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui  al
comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli  enti
di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma
1, in  un'apposita  sezione  dell'albo  speciale  delle  societa'  di
revisione previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita'  dalla  stessa
stabiliti. 
  10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma
3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle  risorse  di  cui
all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese  derivanti
dalle attivita' previste dal presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                            Ronchi, Ministro per le politiche europee 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                                     Alfano, Ministro della giustizia 
 
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico 
 
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  88,
          vedi note alle premesse. 
              - Per la legge 13 maggio 1997, n. 132, vedi  note  alle
          premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1998, n. 99,vedi note all'art. 42 
              - La legge 8 luglio 1998, n. 222, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1998, n. 160. 
              - La legge 30 luglio 1998, n. 266, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2000, n. 197. 
              - Il decreto legislativo 23 gennaio  2006,  n.  28,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2006, n. 30. 
              - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          vedi note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          vedi note alle premesse. 
              - Per l'art. 2409-quinquies  del  codice  civile,  vedi
          note alle premesse.