Art. 44 (Esercizio di attivita' professionale regolamentata in regime di libera prestazione) 1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attivita' professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.
Note all'art. 44: - Per il Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi Note all'art. 22. - Per la legge 9 febbraio 1982, n. 31, vedi Note all'art. 22.