Art. 44
         (Esercizio di attivita' professionale regolamentata
                  in regime di libera prestazione)
1.  Fermo  quanto  previsto  dal  Titolo II del decreto legislativo 9
novembre  2007,  n.  206,  dalla  legge  9  febbraio  1982,  n. 31, e
successive   modificazioni,   e   dalle   disposizioni  nazionali  di
attuazione   delle  norme  comunitarie  che  disciplinano  specifiche
professioni,  alla  prestazione temporanea e occasionale di attivita'
professionale  regolamentata  si  applica  l'articolo 20 del presente
decreto.
 
          Note all'art. 44:
             -  Per  il  Titolo II del decreto legislativo 9 novembre
          2007, n. 206, vedi Note all'art. 22.
             -  Per  la  legge  9  febbraio  1982,  n.  31, vedi Note
          all'art. 22.