Art. 45
     (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi
            per l'esercizio di professioni regolamentate)
1.  La  domanda  di  iscrizione  in  albi,  registri  o  elenchi  per
l'esercizio   delle   professioni   regolamentate  e'  presentata  al
Consiglio  dell'ordine  o al Collegio professionale competente e deve
essere  corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti
stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2.  Il  procedimento  di  iscrizione  deve concludersi entro due mesi
dalla presentazione della domanda.
3.   Il   rigetto   della   domanda   di  iscrizione  per  motivi  di
incompatibilita'  o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che
il  richiedente  e'  stato  invitato a comparire davanti al Consiglio
dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4.  Qualora  il  Consiglio  o  il Collegio non abbia provveduto sulla
domanda  di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente
articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una
professione  regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si
perfeziona  al  momento  della scadenza del termine per la formazione
del silenzio assenso.
6.  Dallo  stesso  momento  decorre  il termine, ove previsto, per la
notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7.  I  principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle
disposizioni   nazionali  di  attuazioni  di  norme  comunitarie  che
disciplinano specifiche professioni.
 
          Note all'art. 45:
             -  Per l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi
          Note all'art. 17.