Art. 47 (Esercizio di attivita' professionale regolamentata in regime di stabilimento) 1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, e' consentita ad associazioni o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente. 2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
Note all'art. 47: Per l'art. 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vedi Note all'art. 34.