Art. 48
                            (Regolamenti)
1.  Su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di concerto con i
Ministri  competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive
modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di
esercizio   delle   professioni  regolamentate,  in  particolare  con
riferimento  all'ordinamento  professionale degli assistenti sociali,
dei   chimici,  degli  ingegneri  e  degli  architetti,  ai  principi
contenuti  nel  presente  decreto  legislativo,  in  particolare agli
articoli 45 e 46.
 
          Note all'art. 48:
             -  L'art.  17  della  legge 23 agosto n. 400, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
          cosi' recita:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
             4-ter.  Con  regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del  presente  articolo,  si provvede al periodico riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa  abrogazione  di  quelle che hanno esaurito la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».