Art. 49
    (Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
     convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
       n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento
            della professione di avvocato e procuratore)
1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte,
in  fine,  le  seguenti:  ",  ovvero  cittadino  di  uno Stato membro
dell'Unione europea";
b)  dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  quinto  comma  la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)  l'ottavo  comma  e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  dopo  la  parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il suo domicilio professionale";
b)  al  quarto  comma  la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
c)  il  sesto  comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  numero  3°,  dopo  la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";
b)  al  primo  comma,  numero  4),  dopo  la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5.  Le  espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per
la  grazia  e  giustizia",  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministro  della  giustizia";  l'espressione "Ministero di
grazia  e  giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 49:
             -  Il  testo  degli  articoli 17, 24, 31 e 37, del regio
          decreto-legge  27  novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5
          dicembre   1933,   n.   281  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla legge   22   gennaio  1934,  n.  36,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24,
          cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano:
             «Art.  17.  - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori
          e' necessario:
              1°  essere cittadino italiano o italiano appartenente a
          regioni   non   unite   politicamente   all'Italia,  ovvero
          cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   i   sensi   del  Titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo;
              2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
              4°  essere  in  possesso della laurea in giurisprudenza
          conferita o confermata in una universita' della Repubblica;
              5°  avere  compiuto  lodevolmente  e  proficuamente  un
          periodo   di   pratica,   frequentando   lo  studio  di  un
          procuratore  ed  assistendo  alle  udienze  civili e penali
          della  Corte  d'appello o del Tribunale almeno per due anni
          consecutivi,  posteriormente  alla  laurea,  nei  modi  che
          saranno  stabiliti  con  le  norme  da  emanarsi  a termini
          dell'art.  101,  ovvero  avere  esercitato,  per  lo stesso
          periodo  di  tempo,  il  patrocinio davanti alle Preture ai
          sensi dell'art. 8;
              6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti
          messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
              7°   avere   la   residenza   o  il  proprio  domicilio
          professionale  nella  circoscrizione  del tribunale nel cui
          albo l'iscrizione e' domandata.
             Per  l'iscrizione  nel  registro speciale dei praticanti
          occorre  il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°,
          3° e 4°.
             Non  possono  conseguire  l'iscrizione  nell'albo  o nel
          registro  dei  praticanti  coloro che abbiano riportato una
          delle  condanne  o  delle  pene  accessorie  o  si  trovino
          sottoposti  ad  una  delle misure di sicurezza che, a norma
          dell'art.  42,  darebbero luogo alla radiazione dall'albo e
          coloro  che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria
          agli interessi della Nazione.».
             «Art.  24.-  L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve
          essere  chiesta,  a  pena  di  decadenza,  da  ciascuno dei
          vincitori  del  concorso  al  Consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati  e  dei procuratori della sede per lui stabilita a
          norma  dell'articolo precedente, entro il termine di trenta
          giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
             La  domanda  di  iscrizione  deve  essere  corredata dai
          documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
             Il  Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni
          richieste,  qualora  non ostino motivi di incompatibilita',
          ordina l'iscrizione.
             Il  rigetto della domanda per motivi di incompatibilita'
          o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo avere
          sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.
             Il  Consiglio  deve  deliberare  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del termine per la presentazione delle domande.
             La  deliberazione,  unica  per  tutti  i  candidati,  e'
          motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici
          giorni  all'interessato  ed al Procuratore della Repubblica
          al    quale    sono    trasmessi   altresi'   i   documenti
          giustificativi.  Nei dieci giorni successivi il Procuratore
          della   Repubblica   riferisce   con   parere  motivato  al
          procuratore generale presso la Corte d'appello.
             Questo  ultimo e l'interessato possono presentare, entro
          venti  giorni  dalla  notificazione,  ricorso  al Consiglio
          nazionale  forense.  Il  ricorso  del Pubblico Ministero ha
          effetto sospensivo.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  comma  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.
             I  posti  assegnati  ai  vincitori  del concorso a norma
          dell'art.  23,  comma  terzo,  che  per qualsiasi causa non
          siano  stati  coperti  o  si rendano vacanti entro sei mesi
          dalle  deliberazioni  di  cui  ai  commi quinto e sesto del
          presente  articolo,  sono  conferiti a coloro che, compresi
          nella  graduatoria,  ne facciano domanda, ancorche' abbiano
          gia' ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto.
          Nel  caso  di piu' aspiranti la scelta e' determinata dalla
          graduatoria del concorso.
             Agli   effetti   del   precedente   comma,   le  vacanze
          verificatesi  nei singoli albi debbono essere pubblicate, a
          cura  del  Consiglio  di ciascun ordine, mediante avviso da
          affiggersi  nei  locali  del  Consiglio medesimo, aperti al
          pubblico.
             Le  domande  degli  aspiranti,  corredate  dai documenti
          comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono
          essere    presentate   entro   due   mesi   dall'affissione
          dell'avviso.
             Alle  iscrizioni  alle quali si faccia luogo a norma del
          comma  ottavo  del  presente  articolo  sono applicabili le
          disposizioni dell'art. 31.
             31.  La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati
          e'  rivolta  al  Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
          procuratori  nella  cui circoscrizione il richiedente ha la
          sua  residenza  o  il  suo  domicilio professionale, e deve
          essere  corredata  dei  documenti  comprovanti  i requisiti
          stabiliti dalla legge.
             Il  Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni
          richieste,  qualora  non ostino motivi di incompatibilita',
          ordina l'iscrizione.
             Il  rigetto della domanda per motivi di incompatibilita'
          o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo avere
          sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
             Il  Consiglio  deve  deliberare  nel termine di due mesi
          dalla presentazione della domanda.
             La  deliberazione  e' motivata ed e' notificata in copia
          integrale  entro  quindici  giorni  all'interessato  ed  al
          Procuratore  della  Repubblica,  al  quale  sono  trasmessi
          altresi'  i  documenti  giustificativi.  Nei  dieci  giorni
          successivi  il  Procuratore  della Repubblica riferisce con
          parere  motivato  al  Procuratore  generale presso la Corte
          d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare,
          entro   venti   giorni   dalla  notificazione,  ricorso  al
          Consiglio   nazionale  forense.  Il  ricorso  del  Pubblico
          Ministero ha effetto sospensivo.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.»
             «Art.  37.- La cancellazione dagli albi degli avvocati e
          dei procuratori e pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di
          ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:
              1° nei casi di incompatibilita';
              2°  quando  sia  venuto  a  mancare  uno  dei requisiti
          indicati  nei  numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di
          radiazione;
              3°  quando  il  procuratore non osservi l'obbligo della
          residenza o del domicilio professionale;
              4°  quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il
          suo  domicilio professionale fuori della circoscrizione del
          Tribunale presso cui e' iscritto;
              5°  quando  l'iscritto  non  abbia  prestato giuramento
          senza   giustificato   motivo  entro  trenta  giorni  dalla
          notificazione  del  provvedimento  di iscrizione, fermo per
          altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
              6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
             La  cancellazione,  tranne  nel caso indicato nel numero
          6°,  non  puo'  essere pronunciata se non dopo aver sentito
          l'interessato nelle sue giustificazioni.
             Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di
          cancellazione   sono  notificate,  entro  quindici  giorni,
          all'interessato  ed  al  Pubblico Ministero presso la Corte
          d'appello ed il Tribunale.
             L'interessato   ed   il   Pubblico   Ministero   possono
          presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale  forense  nel
          termine di quindici giorni dalla notificazione.
             Il   ricorso   proposto   dall'interessato   ha  effetto
          sospensivo.
             L'avvocato  e  il  procuratore  cancellati  dall'albo  a
          termini  del  presente articolo hanno il diritto di esservi
          nuovamente  iscritti  qualora dimostrino, se ne e' il caso,
          la   cessazione   dei   fatti   che  hanno  determinato  la
          cancellazione  e l'effettiva sussistenza dei titoli in base
          ai  quali  furono  originariamente  iscritti,  e  siano  in
          possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  numeri  1°,  2° e 3°
          dell'art.  17.  Per  le  reiscrizioni  sono  applicabili le
          disposizioni dell'art. 31.
             Le  reiscrizioni  nell'albo  dei procuratori a norma del
          comma  precedente  hanno luogo indipendentemente dal numero
          dei  posti  da  conferirsi  nell'anno, per concorso, ne' di
          esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero
          dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.
             Non  si  puo' pronunciare la cancellazione quando sia in
          corso un procedimento penale o disciplinare.
             L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma
          del   presente   articolo  e'  anche  reiscritto  nell'albo
          speciale  di  cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in
          seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale
          era assegnato.».