Art. 49 (Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore) 1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"; 3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale"; b) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; c) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE". 4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, numero 3°, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio professionale"; b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale". 5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 49: - Il testo degli articoli 17, 24, 31 e 37, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24, cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario: 1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale i sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo; 2° godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata; 4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8; 6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.». «Art. 24.- L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni. Il Consiglio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, comma 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorche' abbiano gia' ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di piu' aspiranti la scelta e' determinata dalla graduatoria del concorso. Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Consiglio di ciascun ordine, mediante avviso da affiggersi nei locali del Consiglio medesimo, aperti al pubblico. Le domande degli aspiranti, corredate dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso. Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma ottavo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. 31. La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati e' rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.» «Art. 37.- La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero: 1° nei casi di incompatibilita'; 2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione; 3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale; 4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui e' iscritto; 5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo; 6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale. L'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.».