Art. 50
      (Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
        modificazioni, recante ordinamento della professione
             di dottore agronomo e di dottore forestale)
1.  All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e
successive  modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le
parole:  "la  residenza"  sono  inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
2.  All'articolo  31,  della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  lettera  a),  le  parole:  "o  cittadino" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ", ovvero cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o";
b)  al  primo  comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c)  dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
3.  All'articolo  32  della  legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma  la  parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)  il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.  All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "di residenza" sono
inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".
5.  L'espressione  "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione  "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 50:
             -  Il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 7
          gennaio  1976, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          gennaio  1976,  n.  17,  cosi' come modificata dal presente
          decreto, cosi' recitano:
             «Art.  30 (Contenuto dell'albo e suoi effetti). - L'albo
          dei  dottori  agronomi  e  forestali  e'  distinto  in piu'
          sezioni  riguardanti  i  diversi  diplomi  di  laurea. Esso
          contiene  il  cognome,  il  nome,  la  data  e  il luogo di
          nascita,     la    residenza    “o    il    domicilio
          professionale”  e l'indirizzo degli iscritti, nonche'
          la  data  di iscrizione e il titolo in base al quale questa
          e'  avvenuta,  oltre alla annotazione a margine dello stato
          giuridico  degli  iscritti  che  siano dipendenti pubblici.
          Esso  viene  compilato  secondo  l'ordine  di anzianita' di
          iscrizione  e  porta  un  indice  alfabetico  che ripete il
          numero di iscrizione.
             L'anzianita'  e'  determinata  dalla  data di iscrizione
          nell'albo.».
             «Art.  31  (Requisiti per l'iscrizione nell'albo). - Per
          essere iscritti nell'albo e' necessario:
              a)  essere cittadino italiano , ovvero cittadino di uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea  o  di uno Stato con il
          quale esista trattamento di reciprocita';
              b) godere dei diritti civili;
              c) essere di specchiata condotta morale;
              d)  avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della
          professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
              e)  avere  la  residenza  o il domicilio professionale,
          nella  circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di
          essere iscritti;
              f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             Non  possono  ottenere  l'iscrizione  coloro  che  hanno
          riportato  condanne  che, a norma del presente ordinamento,
          comportino la radiazione dall'albo.».
             «Art.  32  (Iscrizione  -  Rigetto  della domanda). - Il
          consiglio  dell'ordine  delibera  nel  termine  di due mesi
          dalla   presentazione   della  domanda  di  iscrizione;  la
          deliberazione,  adottata  su  relazione  di  un  membro del
          consiglio dell'ordine, e' motivata.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.
             Il  rigetto della domanda per motivi di incompatibilita'
          o  di  condotta  puo'  essere  pronunciato  solo  dopo  che
          l'interessato  e'  stato  invitato  a  comparire davanti al
          consiglio.».
             «Art.   33   (Divieto  di  iscrizione  in  piu'  albi  -
          Variazioni    dello    stato    giuridico-professionale   -
          Trasferimenti).  -  Non  e' consentita l'iscrizione in piu'
          albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.
             Nel      caso      di     variazione     dello     stato
          giuridico-professionale  e  nel  caso  di trasferimento per
          cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto
          e'  tenuto  a  darne  comunicazione,  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata   al   consiglio  dell'ordine  entro  sessanta
          giorni.
             Gli  iscritti  all'albo  che si trasferiscono all'estero
          potranno  conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel
          quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.
             Non  e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando
          il  richiedente  e'  sottoposto  a  procedimento  penale  o
          disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.».