Art. 50 (Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) 1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; 2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o"; b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; 3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,". 5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 50: - Il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n. 17, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 30 (Contenuto dell'albo e suoi effetti). - L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza “o il domicilio professionale” e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.». «Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo). - Per essere iscritti nell'albo e' necessario: a) essere cittadino italiano , ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) essere di specchiata condotta morale; d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale; e) avere la residenza o il domicilio professionale, nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.». «Art. 32 (Iscrizione - Rigetto della domanda). - Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.». «Art. 33 (Divieto di iscrizione in piu' albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti). - Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.».