Art. 51
      (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
     modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale
                         degli agrotecnici)
1.  All'articolo  5  della  legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al  primo  comma,  lettera d), dopo le parole: "essere residente"
sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.  All'articolo  6,  della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le
seguenti: "o ha il domicilio professionale";
b)  dopo  il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite
le seguenti: "o di domicilio professionale".
3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "cittadini  italiani,"  sono
soppresse;
4.  L'espressione  "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione  "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 51:
             -  Il  testo degli articoli 5, 6 e 10-bis, della legge 6
          giugno 1986, n. 251, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          giugno  1986,  n.  134,  cosi' come modificati dal presente
          decreto, cosi' recitano:
             «Art.   5.   -   Per  poter  esercitare  l'attivita'  di
          agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo.
             Per  l'iscrizione  nell'albo  sono  richiesti i seguenti
          requisiti:
              a)  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          dell'Unione   europea   ovvero   italiano  appartenente  ai
          territori  non  uniti  politicamente  allo  Stato italiano,
          oppure   cittadino  di  uno  Stato  avente  trattamento  di
          reciprocita' con l'Italia;
              b) godere dei diritti civili;
              c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
              d)  essere residente o avere il domicilio professionale
          nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di
          essere iscritti;
              e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
              f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             Non  possono  ottenere  l'iscrizione  coloro  che  hanno
          riportato  condanne  che, a norma del presente ordinamento,
          comportino la radiazione dall'albo.».
             «Art.  6.  -  1.  La  domanda  di  iscrizione nell'albo,
          redatta  in  carta  da  bollo,  deve  essere  inoltrata  al
          consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante
          risiede o ha il domicilio professionale.
             1-bis.  Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si
          applica  l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.
             2.  L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto:
          cognome  e  nome;  data  e  luogo  di nascita; indirizzo di
          residenza  o  di  domicilio  professionale; codice fiscale;
          data  di  conseguimento  del  diploma  e  dell'abilitazione
          professionale;  data  di  iscrizione  nell'albo e titolo in
          base a cui e' avvenuta.
             3.  L'iscrizione  nell'albo  di  coloro  che  esercitano
          attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato,
          sia  di  natura  pubblica  che  privata,  e'  integrata  da
          apposita  annotazione  a  margine contenente le indicazioni
          del   caso.   L'albo   e'  compilato  secondo  l'ordine  di
          anzianita'  di  iscrizione e porta un indice alfabetico che
          ripete il numero d'ordine d'iscrizione.».
             «Art.  10-bis. - 1. Le decisioni del consiglio nazionale
          degli  agrotecnici  pronunciate  sui  ricorsi in materia di
          iscrizione  o  cancellazione  dall'albo  nonche' in materia
          disciplinare  o  elettorale  possono  essere impugnate, nel
          termine    perentorio   di   trenta   giorni   dalla   loro
          comunicazione,  dall'interessato  o  dal  procuratore della
          Repubblica  competente,  davanti al tribunale del capoluogo
          in  cui  la  sede  il collegio che ha emesso la decisione o
          presso cui si e' svolta l'elezione contestata.
             2.  La  sentenza  del  tribunale  puo'  essere impugnata
          davanti  alla  corte  di  appello  del  capoluogo  sede del
          collegio,  nel  termine  di  trenta  giorni dalla notifica,
          dall'interessato,  dal  procuratore  della Repubblica e dal
          procuratore generale competenti.
             3.  Sia  presso  il  tribunale  che  presso  la corte di
          appello   il   collegio  giudicante  e'  integrato  da  due
          agrotecnici;    per    ciascun    tribunale,    nella   cui
          circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di
          appello,   ogni   triennio   sono  nominati  dal  Consiglio
          superiore   della  magistratura  o,  per  sua  delega,  dal
          presidente  della  corte  di appello del distretto, quattro
          agrotecnici,  due in qualita' di componenti effettivi e due
          supplenti,  scelti tra gli iscritti negli albi del collegio
          aventi  sede  nel distretto che di eta' non inferiore ai 25
          anni  e  di incensurata condotta, ed abbiano una anzianita'
          di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.
             4.  Il  tribunale  e  la  corte di appello provvedono in
          camera  di  consiglio,  con  sentenza,  sentiti il pubblico
          ministero e gli interessati.
             5.  La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la
          deliberazione  impugnata.  Il  ricorso  per  cassazione  e'
          proponibile  anche da parte del pro curatore generale della
          corte  di  appello  nel  termine  di  sessanta giorni dalla
          notifica.».