Art. 51 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) 1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale"; c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale". 3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse; 4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 51: - Il testo degli articoli 5, 6 e 10-bis, della legge 6 giugno 1986, n. 251, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134, cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 5. - Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia; b) godere dei diritti civili; c) essere in possesso del diploma di agrotecnico; d) essere residente o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti; e) avere conseguito l'abilitazione professionale; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.». «Art. 6. - 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. 1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. 2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza o di domicilio professionale; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui e' avvenuta. 3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, e' integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.». «Art. 10-bis. - 1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui la sede il collegio che ha emesso la decisione o presso cui si e' svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti. 3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che di eta' non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno tre anni. 4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 5. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche da parte del pro curatore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica.».