Art. 52 (Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario) 1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o"; b) al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia."; c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; 2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, numero 2°, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale"; b) al primo comma, numero 4), dopo le parole: "di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato"; c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"; 3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 52: - Il testo degli articoli 4 e 8 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69, cosi' come modificati dal presente decreto cosi' recitano: «Art. 4. - Per essere iscritti nell'albo e' necessario: a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell' Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita'; b) essere di condotta specchiatissima ed illibata; c) godere dei diritti civili e politici; d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una universita' o istituto dell'ordine universitario del Regno; e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.». «Art. 8.- La domanda per l'iscrizione e' diretta al direttorio dell'associazione sindacale e deve esccompagnata dai documenti seguenti: 1° estratto dell'atto di nascita; 2° certificato di residenza o di domicilio professionale; 3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; 4° certificato di cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione europea o di Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia; 5° diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale; 6° certificato dell'approvazione nell'esame di Stato; 7° ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un Ufficio del registro. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati. La condizione di reciprocita', richiesta dall'art. 4, lettera a), e' provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della L. 25 aprile 1938, n. 897. L'attivita' svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 e' provata mediante attestazione delle regie autorita' diplomatiche.»