Art. 52
     (Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
             modificazioni, recante disciplina giuridica
                   della professione di attuario)
1.  All'articolo  4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino"
sono  inserite  le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea
o";
b)  al  primo  comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f)
avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";
c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
2.  All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  numero  2°,  dopo  la parola: "residenza" sono
aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale";
b)  al  primo  comma,  numero  4),  dopo  le  parole: "di Stato" sono
inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";
c)  dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3.  L'articolo  20  della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 52:
             -  Il  testo degli articoli 4 e 8 della legge 9 febbraio
          1942,  n. 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo
          1942,  n.  69,  cosi'  come modificati dal presente decreto
          cosi' recitano:
             «Art. 4. - Per essere iscritti nell'albo e' necessario:
              a)  essere cittadino italiano o italiano appartenente a
          regioni   non   unite   politicamente   all'Italia,  ovvero
          cittadino di uno Stato membro dell' Unione europea o di uno
          Stato estero a condizione di reciprocita';
              b) essere di condotta specchiatissima ed illibata;
              c) godere dei diritti civili e politici;
              d)   essere   in   possesso  della  laurea  in  scienze
          statistiche  e  attuariali  o  in  matematica finanziaria e
          attuariale,  conferita  o riconosciuta in una universita' o
          istituto dell'ordine universitario del Regno;
              e)  avere  superato l'esame di Stato per l'abilitazione
          all'esercizio della professione;
              f)  avere  la residenza o il domicilio professionale in
          Italia.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.».
             «Art.  8.-  La  domanda  per  l'iscrizione e' diretta al
          direttorio dell'associazione sindacale e deve esccompagnata
          dai documenti seguenti:
              1° estratto dell'atto di nascita;
              2°    certificato   di   residenza   o   di   domicilio
          professionale;
              3°  certificato  generale  del casellario giudiziale di
          data  non  anteriore  di  tre mesi alla presentazione della
          domanda;
              4°  certificato  di  cittadinanza  italiana  o di Stato
          membro dell'Unione europea o di Stato avente trattamento di
          reciprocita' con l'Italia;
              5°   diploma   o   certificato  di  laurea  in  scienze
          statistiche  e  attuariali  o  in  matematica finanziaria e
          attuariale;
              6° certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;
              7°  ricevuta  del  pagamento della tassa di lire 108 da
          versarsi in un Ufficio del registro.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.
             I    professori    universitari    i    quali   aspirano
          all'iscrizione  nell'albo  a  termini  dell'art.  5 debbono
          presentare  un certificato della competente amministrazione
          da  cui  risulti il possesso dei requisiti in tale articolo
          indicati.
             La  condizione  di  reciprocita', richiesta dall'art. 4,
          lettera a), e' provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della
          L. 25 aprile 1938, n. 897.
             L'attivita'  svolta  all'estero  da  parte dei cittadini
          italiani   a   termini  dell'art.  7  e'  provata  mediante
          attestazione delle regie autorita' diplomatiche.»