Art. 53 (Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario) 1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,". 2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; 3. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 53: - Il testo degli articoli 30, 31 e 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1968, n. 101, cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 30 (Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale). - L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.». «Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione). - 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale, nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti; d) essere in possesso del diploma di perito agrario; e) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.». «Art. 32 (Iscrizione - Rigetto della domanda). - Il consiglio del collegio delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato, e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.».