Art. 53
      (Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
        modificazioni, recante ordinamento della professione
                         di perito agrario)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e
successive   modificazioni,  dopo  le  parole:  "la  residenza"  sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".
2.  All'articolo  31  della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica"
sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  del titolo professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.  All'articolo  32  della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma  la  parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)  il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
3.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 53:
             -  Il  testo  degli  articoli 30, 31 e 32 della legge 28
          marzo  1968, n. 434, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
          aprile  1968,  n.  101,  cosi' come modificati dal presente
          decreto, cosi' recitano:
             «Art. 30 (Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale). -
          L'albo  e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome,
          la  data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio
          professionale  e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data
          di  iscrizione  e  il  titolo in base al quale e' avvenuta.
          L'albo  e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine
          di  anzianita' di iscrizione e portano un indice alfabetico
          che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
             L'anzianita'  e'  determinata  dalla  data di iscrizione
          nell'albo o nell'elenco speciale.».
             «Art.   31   (Requisiti  per  l'iscrizione  nell'albo  o
          nell'elenco   speciale.  Abilitazione).  -  1.  Per  essere
          iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
              a)  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          dell'Unione   europea   ovvero   italiano   appartenente  a
          territori  non  uniti  politicamente  allo  Stato italiano,
          oppure   cittadino   di  uno  Stato  con  il  quale  esista
          trattamento di reciprocita';
              b) godere dei diritti civili;
              c)   avere  la  residenza  anagrafica  o  il  domicilio
          professionale,  nella  circoscrizione  del collegio nel cui
          albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
              d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
              e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
             2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione
          e'  subordinata  al  compimento  di  un  periodo di pratica
          biennale  presso  un perito agrario o un dottore in scienze
          agrarie   o   forestali   iscritti   ai   rispettivi   albi
          professionali   da   almeno   un  quinquennio  ovvero  allo
          svolgimento  per  almeno  tre  anni  di  attivita'  tecnico
          agricola  subordinata,  anche  al  di  fuori  di uno studio
          professionale,  ed  al superamento al termine del biennio o
          del  triennio  di  un apposito esame di Stato, disciplinato
          dalle  norme  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378, e
          successive modificazioni.
             2-bis.   Il   decreto   di   riconoscimento  del  titolo
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.».
             «Art.  32  (Iscrizione  -  Rigetto  della domanda). - Il
          consiglio  del  collegio  delibera  nel termine di due mesi
          dalla   presentazione   della  domanda  di  iscrizione.  La
          deliberazione  adottata  su  relazione  di  un  membro  del
          consiglio, e' motivata.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.
             Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o
          di   condotta   puo'   essere  pronunciato  solo  dopo  che
          l'interessato,  e'  stato  invitato  a comparire davanti al
          consiglio.».