Art. 54 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista) 1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,". 2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale". 3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; 4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti) 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.". 5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale". 6. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Note all'art. 54: - Il testo degli articoli 26, 27 e 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.». «Art. 27 (Albo: contenuto). - L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.». «Art. 29. (Iscrizione nell'elenco dei professionisti). - Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. La iscrizione e' deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE».