Art. 55 (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Note all'art. 55: - Il testo degli articoli 36 e 37, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2005, n. 166, S.O.,cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 36 (Requisiti per la iscrizione nell'Albo). - 1. Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario: a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita'; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta irreprensibile; d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui e' costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento. 2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione nell'Albo. 3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti e' altresi' necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame e' stato sostenuto. 4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili e' altresi' necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo». «Art. 37 (Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti). - 1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. 4. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE2.».