Art. 55
      (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
     recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti
                     e degli esperti contabili)
1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il
comma   6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  Al  procedimento  per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
 
          Note all'art. 55:
             -   Il  testo  degli  articoli  36  e  37,  del  decreto
          legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale 19 luglio 2005, n. 166, S.O.,cosi' come
          modificato dal presente decreto, cosi' recitano:
             «Art.  36  (Requisiti per la iscrizione nell'Albo). - 1.
          Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario:
              a)  essere  cittadino italiano, ovvero cittadino di uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea o di uno Stato estero a
          condizione di reciprocita';
              b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              c) essere di condotta irreprensibile;
              d)  avere la residenza o il domicilio professionale nel
          circondario   in  cui  e'  costituito  l'Ordine  cui  viene
          richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
             2.   Non   possono  ottenere  l'iscrizione  nell'Albo  o
          nell'elenco  speciale  coloro che, con sentenza definitiva,
          hanno  riportato  condanne a pene che, a norma del presente
          ordinamento, darebbero luogo alla radiazione nell'Albo.
             3.  Per  l'iscrizione  dei  dottori commercialisti nella
          Sezione A Commercialisti e' altresi' necessario:
              a)  essere in possesso di una laurea nella classe delle
          lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia
          (64/S),  ovvero  nella  classe  delle lauree specialistiche
          (magistrale)  in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero
          delle  lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo
          l'ordinamento  previgente  ai decreti emanati in attuazione
          dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
              b)  avere  superato l'esame di Stato per l'abilitazione
          all'esercizio  della professione di dottore commercialista,
          secondo  le norme vigenti all'epoca in cui l'esame e' stato
          sostenuto.
             4.  Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili e'
          altresi' necessario:
              a)  essere in possesso di una laurea nella classe delle
          lauree  in scienze dell'economia e della gestione aziendale
          (17)  o  nella  classe  delle  lauree in scienze economiche
          (28);
              b)  avere  superato l'esame di Stato per l'abilitazione
          all'esercizio  della  professione, secondo le norme ad esso
          relative.
             4-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  della qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo».
             «Art.  37 (Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco
          speciale  dei non esercenti). - 1. La domanda di iscrizione
          in  una  delle  Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e'
          presentata   al   Consiglio   dell'Ordine  territorialmente
          costituito   e   comprendente  il  circondario  in  cui  il
          richiedente  ha la residenza o il domicilio professionale e
          deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso
          dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.
             2.    Il   rigetto   della   domanda   per   motivi   di
          incompatibilita'  o di condotta non puo' essere pronunciato
          se non dopo aver sentito il richiedente.
             3.  Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi
          dalla presentazione della domanda.
             4.  La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro
          quindici  giorni  all'interessato  e  al Pubblico Ministero
          presso  il  Tribunale  ove ha sede il Consiglio dell'Ordine
          locale.   Contro  di  essa  l'interessato  ed  il  Pubblico
          Ministero   possono   presentare   ricorso   al   Consiglio
          nazionale,  nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla
          notificazione.
             5.   Il   ricorso  del  pubblico  ministero  ha  effetto
          sospensivo.
             6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE2.».